1. La valutazione tiene conto dei seguenti criteri:
a) grado di innovazione del progetto e originalità dei risultati rispetto allo stato attuale della tecnica;
b) idoneità della struttura organizzativa del soggetto richiedente rispetto ai risultati attesi;
c) proporzionalità fra i costi previsti e i risultati attesi;
d) sostenibilità economica e finanziaria del progetto;
e) misurabilità degli indicatori di risultato previsti nel progetto;
f) chiarezza espositiva e completezza del progetto;
g) entità del rischio derivante dalla complessità e dalle difficoltà tecniche legate alla realizzazione del progetto;
h) entità delle attività di ricerca e sviluppo svolte internamente dal soggetto richiedente.
2. Per ciascuno dei criteri indicati viene espressa una valutazione articolata in:
a) buono (4 punti)
b) sufficiente (2 punti)
c) insufficiente (0 punti).
3. I progetti che non raggiungono il punteggio minimo di 14 punti o che presentano un punteggio pari a 0 in almeno tre criteri di valutazione sono rigettati. Se un progetto ottiene un punteggio di valutazione pari a 0 nel criterio a), è rigettato.