1. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può indire bandi per selezionare le domande per iniziative ammissibili ad aiuto ai sensi dell’articolo 4; a tale scopo può stabilire a titolo esemplificativo:
a) la dotazione finanziaria;
b) la procedura di valutazione;
c) il termine di presentazione delle domande;
d) le condizioni di ammissibilità;
e) le iniziative e i settori ammissibili ad aiuto;
f) l’entità minima e massima dell’aiuto;
g) gli importi massimi e minimi di spesa ammissibile;
h) i parametri per la valutazione dei progetti;
i) la documentazione necessaria;
j) i termini da rispettare;
k) il termine di presentazione delle rendicontazioni;
l) i presupposti per la liquidazione dell’aiuto;
m) le modalità di rendicontazione.
2. L’ufficio competente verifica la completezza delle domande presentate e, in caso di domande incomplete, può chiedere l’integrazione della documentazione mancante.
3. Al termine dell’istruttoria i progetti possono essere sottoposti al parere del Comitato tecnico di cui all’articolo 7 della legge.
4. L’ufficio competente valuta i progetti in base ai criteri stabiliti nel bando di riferimento. Inoltre, può chiedere integrazioni al progetto presentato.
5. Gli aiuti sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente.
6. Il direttore/La direttrice della ripartizione competente può sospendere nei confronti dei beneficiari di cui all’articolo 3 la possibilità di presentare domande di aiuto inerenti a tutte o alcune iniziative di cui all’articolo 4, commi a), b), c), d), e), f) g), h) e i), prevedendo invece appositi bandi.