1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da un massimo di tre rappresentanti del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano. La Giunta provinciale provvede alla loro nomina ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13.
2. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica al massimo per tre esercizi, dalla sua nomina fino all'approvazione dell'ultimo bilancio d’esercizio del relativo incarico, e può essere riconfermato. In nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi.
3. La sostituzione dei membri del Consiglio d'amministrazione avviene con gli stessi criteri adottati per la loro nomina.
4. Il Consiglio d'amministrazione è composto da:
a) un/una rappresentante della Provincia;
b) un sindaco/una sindaca o un assessore/un’assessora comunale, la cui nomina avviene in alternanza su proposta dei sindaci rispettivamente dal Val Badia e della Val Gardena;
c) un/una rappresentante del sistema scolastico delle località ladine, scelto da una terna proposta dalla sezione ladina del Consiglio scolastico provinciale.
5. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, anche il direttore/la direttrice dell’Istitut Ladin; le funzioni di segreteria sono svolte da un/una dipendente dell’Istituto stesso.
6. Il Consiglio d’amministrazione viene convocato almeno due volte all’anno; su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri può essere convocata una riunione straordinaria.
7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Il verbale viene sottoposto all’approvazione del Consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.
8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei membri presenti. Le votazioni sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla normativa provinciale.