1. La Giunta provinciale nomina uno o due revisori dei conti che rimangono in carica al massimo per tre esercizi, dalla nomina fino all’approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio del loro incarico. In nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi.
2. I/Le Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio d'amministrazione, alle quali partecipano senza diritto di voto.
3. Il Revisore/La Revisora dei conti esercita funzioni di controllo sull’attività amministrativa dell’Istitut Ladin; vigila sulla gestione finanziaria dello stesso, controlla la correttezza della documentazione e delle operazioni contabili ed effettua controlli di cassa. Al termine dell’esercizio finanziario i revisori dei conti redigono una relazione sul budget, sull’assestamento e sulle variazioni del budget e sul bilancio d’esercizio, attestandone la correttezza. Tale relazione è presentata al Consiglio d'amministrazione.