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Delibera 31 gennaio 2017, n. 113
Istituto ladino di cultura "Micurá de Rü": approvazione dello statuto nuovo

Allegato A

Istituto ladino di cultura “Istitut Ladin Micurá de Rü” STATUTO

PARTE I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazione, sede, controllo e normativa

1. L’Istituto ladino di cultura, denominato Istitut Ladin Micurá de Rü (di seguito Istitut Ladin), istituito con legge provinciale 31 luglio 1976, n. 27, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

2. L’Istitut Ladin ha la sua sede legale amministrativa a San Martino in Val Badia e una sede operativa a Selva Gardena in Val Gardena.

3. L’Istitut Ladin è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

4. L’attività dell'Istitut Ladin è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dalle determinazioni e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia, nonché dal programma di attività annuale.

Art. 2
Finalità e compiti istituzionali

1. L’attività dell’Istitut Ladin consiste nello studio scientifico della lingua, della storia e della cultura dei ladini delle Dolomiti, in collaborazione con università, istituti specializzati e associazioni culturali. La promozione della lingua ladina avviene anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche delle località ladine. L’Istitut Ladin è il centro di competenza per il ladino, incaricato dalla Giunta provinciale di normare il ladino scritto della Val Badia e della Val Gardena.

2. L’Istitut Ladin promuove la conoscenza della cultura ladina e contribuisce al mantenimento e allo sviluppo della lingua scritta e parlata attraverso i mezzi d’informazione e la realizzazione, la divulgazione e la vendita di pubblicazioni linguistiche e culturali, organizza inoltre manifestazioni culturali e corsi di formazione.

3. L’Istitut Ladin gestisce un archivio fotografico e multimediale e provvede alla gestione e all’ampliamento di un fondo bibliotecario specializzato sulle minoranze ladine.

4. L’Istitut Ladin promuove la collaborazione tra i ladini delle Dolomiti, dei Grigioni e del Friuli, nonché con altre minoranze linguistiche.

5. Su istanza della Giunta provinciale, l’Istitut Ladin può essere incaricato di svolgere particolari attività, il cui finanziamento avviene con assegnazioni straordinarie da parte della Provincia.

6. L’Istitut Ladin impronta la propria attività a criteri di buona amministrazione, trasparenza, tutela della concorrenza, efficacia ed efficienza, ai sensi delle norme vigenti.

PARTE II
Organi dell’Istitut Ladin

Art. 3
Organi

1. Gli organi dell’Istitut Ladin sono:

a) il Consiglio d’amministrazione,

b) la Commissione culturale,

c) il/la Presidente,

d) il Direttore/la Direttrice,

e) i/le Revisori dei conti.

2. In questi organi deve esserci complessivamente una situazione di equilibrio fra i generi ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.

Art. 4
Il Consiglio d’amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione è composto da un massimo di tre rappresentanti del gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano. La Giunta provinciale provvede alla loro nomina ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 13.

2. Il Consiglio d'amministrazione resta in carica al massimo per tre esercizi, dalla sua nomina fino all'approvazione dell'ultimo bilancio d’esercizio del relativo incarico, e può essere riconfermato. In nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi.

3. La sostituzione dei membri del Consiglio d'amministrazione avviene con gli stessi criteri adottati per la loro nomina.

4. Il Consiglio d'amministrazione è composto da:

a) un/una rappresentante della Provincia;

b) un sindaco/una sindaca o un assessore/un’assessora comunale, la cui nomina avviene in alternanza su proposta dei sindaci rispettivamente dal Val Badia e della Val Gardena;

c) un/una rappresentante del sistema scolastico delle località ladine, scelto da una terna proposta dalla sezione ladina del Consiglio scolastico provinciale.

5. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, anche il direttore/la direttrice dell’Istitut Ladin; le funzioni di segreteria sono svolte da un/una dipendente dell’Istituto stesso.

6. Il Consiglio d’amministrazione viene convocato almeno due volte all’anno; su richiesta dalla maggioranza dei suoi membri può essere convocata una riunione straordinaria.

7. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Il verbale viene sottoposto all’approvazione del Consiglio d’amministrazione nella riunione successiva.

8. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei membri presenti. Le votazioni sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla normativa provinciale.

Art. 5
Funzioni del Consiglio d'amministrazione

1. Il Consiglio d'amministrazione provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell’Istitut Ladin e a tutto quanto non sia riservato, per legge o per statuto, ad altri organi.

2. In particolare, spetta al Consiglio d'amministrazione:

a) l’approvazione del programma di attività annuale e la definizione delle modalità di realizzazione degli obiettivi;

b) l’approvazione del budget economico e d'investimento, dell’assestamento del budget e delle eventuali variazioni al budget nonché del bilancio d’esercizio;

c) la definizione delle priorità dei progetti da attuare;

d) l’elezione fra i propri componenti del/della Presidente e del/della Vice Presidente e la relativa revoca;

e) l’autorizzazione alla sottoscrizione di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, istituzioni, aziende, ed esperti in materia, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera g) e dall’articolo 11, comma 2, lettera i);

f) la formulazione di proposte di modifica dello statuto e della pianta organica del personale da sottoporre alla Giunta provinciale;

g) l’adozione di decisioni relative a questioni non previste dal programma di attività o che non ricadono nella gestione ordinaria dell’Istitut Ladin;

h) la nomina della Commissione culturale e, su designazione della stessa, del/della Presidente e suo sostituto o sostituta.

Art. 6
La Commissione culturale

1. La Commissione culturale è l'organo consultivo per il Consiglio d’amministrazione, per l'attività scientifica e di ricerca.

2. La Commissione culturale è nominata dal Consiglio d’amministrazione. Essa è composta da 5 membri: 4 esperti del settore culturale o scientifico e il direttore/la direttrice dell'Istitut Ladin.

3. La Commissione culturale rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio d’amministrazione.

4. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati dall’incarico, per qualsiasi motivo, durante il periodo del mandato, restano in carica fino alla scadenza del mandato.

5. Nella sua prima riunione la Commissione culturale elegge tra i suoi membri il/la Presidente. La Commissione culturale viene convocata di regola almeno due volte all'anno. La Commissione può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta il/la presidente della Commissione lo ritenga opportuno o quando è richiesto, per iscritto e con indicazione dei punti all’ordine del giorno, da almeno due membri della Commissione o dal Consiglio d’amministrazione.

6. La Commissione culturale ha in particolare le seguenti attribuzioni:

a) eleggere il/la proprio Presidente;

b) proporre il programma culturale e di ricerca da sottoporre al Consiglio d’amministrazione per l’approvazione;

c) esprimere i pareri richiesti dal Consiglio d’amministrazione.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

8. Le sedute della Commissione culturale possono tenersi anche in video- o teleconferenza, a condizione che

a) nell’avviso di convocazione siano indicati i luoghi collegati,

b) tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza,

c) i partecipanti siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione dei punti all’ordine del giorno,

d) i partecipanti possano ricevere, visionare e trasmettere i documenti.

Verificandosi tali presupposti, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il/la Presidente e il Segretario/la Segretaria della Commissione.

9. Alle seduta partecipa un/una dipendente dell’Istitut Ladin che esercita le funzioni di segreteria.

Art. 7
Il Presidente/La Presidente

1. Il/La Presidente è il/la legale rappresentante dell’Istitut Ladin; è nominato/nominata, assieme al/alla Vice Presidente, dal Consiglio d’amministrazione in seno ai propri membri. Il/La Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o impedimento. Il/La Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio d'amministrazione;

b) sovrintende all’attuazione delle delibere del Consiglio d'amministrazione;

c) stipula contratti e convenzioni deliberati dal Consiglio d’amministrazione in nome e per conto dell’Istitut Ladin;

d) rilascia le reversali di cassa e firma i mandati di pagamento. Tale compito può essere delegato al Direttore/alla Direttrice dell’Istitut Ladin;

e) esercita ogni altra funzione che lo Statuto o il Consiglio d’amministrazione demanda al/alla Presidente e che compete al/alla rappresentante legale dell’Istitut Ladin;

f) può delegare l’adozione di atti giuridici;

g) prende provvedimenti straordinari e urgenti, che vanno ratificati dal Consiglio d’amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8
I/Le Revisori dei conti

1. La Giunta provinciale nomina uno o due revisori dei conti che rimangono in carica al massimo per tre esercizi, dalla nomina fino all’approvazione dell’ultimo bilancio d’esercizio del loro incarico. In nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi.

2. I/Le Revisori dei conti sono invitati alle sedute del Consiglio d'amministrazione, alle quali partecipano senza diritto di voto.

3. Il Revisore/La Revisora dei conti esercita funzioni di controllo sull’attività amministrativa dell’Istitut Ladin; vigila sulla gestione finanziaria dello stesso, controlla la correttezza della documentazione e delle operazioni contabili ed effettua controlli di cassa. Al termine dell’esercizio finanziario i revisori dei conti redigono una relazione sul budget, sull’assestamento e sulle variazioni del budget e sul bilancio d’esercizio, attestandone la correttezza. Tale relazione è presentata al Consiglio d'amministrazione.

Art. 9
Compensi ai componenti degli organi

1. I compensi e gettoni di presenza ai membri del Consiglio d'amministrazione e ai revisori dei conti sono fissati in base alla normativa provinciale vigente in materia.

2. Ai componenti della Commissione culturale spetta un compenso e il rimborso spese ai sensi della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6.

Art. 10
Scioglimento e revoca degli organi

1. La Giunta provinciale può sciogliere il Consiglio d'amministrazione e revocare i revisori dei conti in caso di gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi stabiliti dalla legge e dallo Statuto o quando, per qualsiasi ragione, essi non siano in grado di svolgere le loro funzioni. In questo caso la Giunta provinciale nomina un Commissario o una Commissaria per l’amministrazione straordinaria dell’Istitut Ladin.

2. Il Consiglio d’amministrazione può sciogliere la Commissione culturale in caso di gravi inadempienze nello svolgimento delle loro funzioni.

3. L’amministrazione ordinaria deve essere ripristinata entro sei mesi dallo scioglimento del Consiglio d'amministrazione e dalla revoca dei revisori dei conti.

Art. 11
Il Direttore/La Direttrice

1. La nomina del Direttore/della Direttrice dell’Istitut Ladin avviene in base alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. I suoi compiti e la sua posizione giuridica corrispondono a quelli di un direttore d’ufficio di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Al Direttore/Alla Direttrice sono attribuite le seguenti funzioni:

a) gestione del personale e ripartizione del lavoro tra le collaboratrici e i collaboratori;

b) emanazione di disposizioni regolamentari interne;

c) direzione dell’attività nei vari settori dell’Istitut Ladin;

d) predisposizione degli atti per le sedute del Consiglio d’amministrazione e della Commissione culturale;

e) esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, elaborazione e attuazione dei programmi predisposti dalla Commissione culturale;

f) gestione amministrativa, contabile e fiscale dell’Istitut Ladin;

g) predisposizione del piano di attività annuale, del budget annuale, delle variazioni al budget e del bilancio d’esercizio;

h) attuazione del piano di attività annuale approvato dal Consiglio d’amministrazione;

i) affidamento di contratti nei limiti di cui all’articolo 44, comma 6, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16;

j) attuazione dei provvedimenti per l’amministrazione e la gestione dell’Istitut Ladin, che gli/le sono affidati dal Consiglio d'amministrazione o dal/dalla Presidente;

k) firma dei mandati di pagamento e degli ordini di incasso;

l) partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio d’amministrazione;

m) gestione dei rapporti dell’Istitut Ladin con altri enti, istituti e studiosi.

3. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo del Direttore/della Direttrice, le relative attribuzioni sono esercitate dal Direttore sostituto/dalla Direttrice sostituta.

PARTE III
Gestione amministrativa e contabile

Art. 12
Budget e bilancio d’esercizio

1. L’Istitut Ladin adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale secondo lo schema e la normativa civilistica.

2. Il budget è corredato della relazione illustrativa del Direttore/della Direttrice ed è approvato dal Consiglio d'amministrazione, previa relazione dei revisori dei conti.

3. Il budget deve essere presentato alla Giunta provinciale per l’approvazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento.

4. Con l’approvazione del bilancio d’esercizio il Consiglio d’amministrazione adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell’utile o al ripiano della perdita d’esercizio.

5. Il bilancio d’esercizio, corredato della relazione sulla gestione del Direttore/della Direttrice, è approvato dal Consiglio d'amministrazione previa relazione dei revisori dei conti.

6. Il bilancio d’esercizio è presentato alla Giunta provinciale per l’approvazione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

7. Il bilancio d’esercizio è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed è redatto in conformità al bilancio civilistico e a quanto previsto dalle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

8. La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell’esercizio in ordine ai progetti e alle attività realizzati dall’Istitut Ladin con riferimento agli obiettivi assegnati dal Consiglio d’amministrazione e dalla Commissione culturale.

9. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Art. 13
Entrate e spese dell’Istitut Ladin

1. L’Istitut Ladin effettua le spese con i mezzi previsti nel budget, che sono composti dalle seguenti entrate:

a) il contributo provinciale annuale assegnato all’Istitut Ladin dalla Giunta provinciale per la realizzazione delle attività istituzionali sulla base del piano di attività annuale;

b) contributi di enti pubblici e privati nonché di associazioni;

c) entrate derivanti da donazioni, lasciti ed altre elargizioni;

d) assegnazioni straordinarie della Provincia o di altri enti per lo svolgimento di particolari compiti affidati all’Istitut Ladin;

e) proventi per la prestazione di servizi;

f) entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni;

g) eventuali altre entrate.

Art. 14
Patrimonio

1. L’Istitut Ladin utilizza per l’esercizio delle sue attività i beni mobili e immobili messi a disposizione dalla Provincia.

2. Costituiscono il patrimonio dell’Istitut Ladin:

a) i beni e le attrezzature tecniche necessari al funzionamento dell’Istitut Ladin;

b) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell’Istitut Ladin.

2. I beni mobili e immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d’inventario, sotto la responsabilità del Direttore/della Direttrice.

3. L’inventario generale è suddiviso in un inventario dei beni mobili e in uno dei beni immobili.

4. Gli inventari sono regolarmente aggiornati per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o eventuali variazioni dei beni, sia in relazione alla composizione che al valore degli stessi.

Art. 15
Servizio di cassa

1. L’Istitut Ladin è dotato di un proprio servizio di cassa, secondo le disposizioni del punto 11 dell’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

2. Il servizio è affidato all’istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria della Provincia, alle stesse condizioni convenzionali pattuite con quest’ultima.

PARTE IV
Disposizioni accessorie

Art. 16
Funzione di indirizzo e diritto di iniziativa

1. La Provincia ha la facoltà di presentare all’Istitut Ladin proposte di iniziative.

2. L’Istitut Ladin trasmette annualmente alla Provincia una relazione sulla gestione dell’Istituto e sulla realizzazione degli obiettivi. La Provincia può effettuare appositi controlli per vigilare sull’Istitut Ladin, e in particolare sull’organizzazione interna e sulle sue attività.

Art. 17
Pubblicità e trasparenza

1. In materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi l’Istitut Ladin applica la disciplina prevista dalla normativa provinciale e statale vigente in materia.

Art. 18
Personale

1. Il personale necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Istitut Ladin è messo a disposizione dall’Amministrazione provinciale. Si applicano le disposizioni sull’ordinamento del personale della Provincia.

 

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