1. Deve essere garantito un costante scambio di informazioni tra le Ripartizioni provinciali Lavoro e Politiche sociali, i servizi sociali e i servizi sanitari.
2. Le Ripartizioni Lavoro e Politiche sociali gestiscono una piattaforma dati comune in riferimento all’inserimento lavorativo.
3. Le Ripartizioni Lavoro, Politiche sociali e Sanità elaborano un programma di aggiornamento comune per le operatrici e gli operatori coinvolti nell’inserimento lavorativo.
4. Sono svolte regolari riunioni a livello comprensoriale tra gli operatori e operatrici dell’Ufficio Servizio lavoro, dei servizi sociali e sanitari. Le riunioni sono finalizzate alla discussione e al coordinamento delle misure, alla pianificazione e allo svolgimento dei progetti, nonché al relativo monitoraggio e alla valutazione congiunta.
5. Viene svolta inoltre almeno una riunione annuale con i Direttori e le Direttrici delle Ripartizioni provinciali Lavoro e Politiche sociali, con i Direttori e le Direttrici dei servizi sociali delle comunità comprensoriali, nonché con i e le responsabili dei servizi sanitari e delle scuole, della Formazione professionale e dell’Orientamento professionale.
6. L’attività di pubbliche relazioni per la promozione dell’inserimento lavorativo è compito comune dell’Ufficio Servizi lavoro e dei servizi sociali.