1. Le persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, punto 4.1.2, che dopo un’interruzione della loro attività lavorativa a causa di una malattia o di un infortunio richiedono un reinserimento nel mondo del lavoro oppure che hanno frequentato una struttura semiresidenziale e mirano ad un reinserimento nel mercato del lavoro, possono usufruire delle seguenti misure:
a) consulenza e informazione da parte dell’Ufficio Servizio lavoro sulle possibilità di reinserimento nel mondo del lavoro;
b) rilevazione ed analisi delle competenze della persona e della necessità di ausili sul posto di lavoro in vista di un futuro reinserimento lavorativo, da parte dell’Ufficio Servizio lavoro in collaborazione con il servizio o i servizi specialistici che hanno seguito la persona fino a quel momento;
c) convocazione della Conferenza dei servizi da parte dell’Ufficio Servizio lavoro e elaborazione di relazioni della Conferenza dei servizi, anche in vista dell’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente;
d) nel caso in cui la rete dei servizi ritenga che le informazioni sulle competenze della persona interessata non siano sufficienti o che la persona potrà sviluppare, nell’arco di massimo due anni, le competenze utili ad un futuro inserimento lavorativo attraverso lo svolgimento di progetti di osservazione gestiti dall’Ufficio Servizio lavoro e/o attraverso misure formative di cui all’articolo 12 della legge, il primo accertamento da parte della Commissione medica potrà essere posticipato ad un momento successivo a questa fase; la competenza per il processo d’inserimento lavorativo resta in capo all’Ufficio Servizio lavoro;
e) attuazione di misure individualizzate da parte dell’Ufficio Servizio lavoro, dei servizi sanitari specialistici o di altri enti o strutture;
f) costante documentazione e valutazione delle misure messe in atto dalla rete dei servizi;
g) accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente;
h) a seconda della valutazione della Commissione medica vengono offerte le misure descritte all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e c), dei presenti criteri.
2. Ai fini del reinserimento rivestono particolare rilevanza le misure formative di cui all’articolo 12 della legge.