1. Durante gli ultimi due anni di assolvimento dell’obbligo formativo, le scuole offrono le seguenti misure, atte a favorire il passaggio al lavoro o all’occupazione lavorativa. Le misure di seguito riportate sono poste in atto sulla base di interventi di orientamento precoce realizzati a livello personale, scolastico, formativo, professionale e lavorativo già al momento della scelta del percorso formativo da intraprendere dopo la scuola media, attraverso metodi centrati sulla persona:
a) elaborazione di un protocollo d’intesa, tra tutte le parti interessate, che definisce i tempi, le modalità, gli strumenti e le metodologie condivisi di valutazione della capacità lavorativa, le rispettive competenze e le procedure per la trasmissione dei dati personali;
b) convocazione di incontri informativi con l’Ufficio Servizio lavoro e i servizi sociali per fornire per tempo informazioni utili ad alunni e alunne, a genitori o a chi esercita la responsabilità genitoriale per un tempestivo primo contatto con i servizi specialistici competenti e per lo sviluppo condiviso di prospettive da proporre alla fine del percorso scolastico;
c) rilevazione e valutazione delle competenze della persona in vista di un futuro inserimento lavorativo;
d) predisposizione e realizzazione di misure individualizzate, nell’ambito del piano formativo individuale, per incentivare le competenze della persona in vista di un futuro inserimento lavorativo o di un’occupazione lavorativa, attuate in accordo con alunni e alunne, con metodologie centrate sulla persona. In caso di necessità verranno coinvolti anche l’Ufficio Servizio lavoro e i servizi sociali e sanitari specialistici. La promozione di misure per la formazione e il rafforzamento delle competenze personali ai sensi dell’articolo 12 della legge viene disciplinata tramite apposito regolamento di esecuzione elaborato dai Dipartimenti Istruzione e Formazione;
e) svolgimento di tirocini presso aziende e/o offerta di posti di tirocinio protetti, per avvicinare le persone al mondo del lavoro, e promozione dello svolgimento di tirocini estivi;
f) costante documentazione e valutazione delle misure poste in atto nell’ambito del piano formativo individuale e redazione di una relazione finale della scuola sulle competenze acquisite per l’occupazione lavorativa o per l’inserimento lavorativo, da presentare al servizio che successivamente seguirà la persona;
g) convocazione, prima della fine del percorso scolastico, di un incontro della rete dei servizi coinvolti. In tale sede verrà indicato il servizio che prenderà in carico la persona e verrà redatta una relazione; questa relazione costituisce la base di riferimento per la Conferenza dei servizi per le persone che richiedono l’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68;
h) organizzazione di corsi di aggiornamento specifici per tutto il personale coinvolto.
2. Nel caso in cui la rete dei servizi ritenga che le informazioni sulla capacità lavorativa della persona interessata non siano sufficienti o che la persona potrà sviluppare, nell’arco di massimo due anni, le competenze utili ad un futuro inserimento lavorativo tramite convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo stipulate dall’Ufficio Servizio lavoro e/o tramite specifiche azioni formative, il primo accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica potrà essere posticipato ad un momento successivo; la competenza per il processo d’inserimento lavorativo rimane in capo all’Ufficio Servizio lavoro. A quest’ultimo compete inoltre la convocazione o riconvocazione della Conferenza dei servizi. L’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente deve avvenire in ogni caso entro i due anni successivi alla presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro.
3. L’accertamento della capacità lavorativa compete alla Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; sulla base della valutazione e delle proposte formulate dalla Commissione medica sono previsti i seguenti percorsi:
a) nel caso in cui sussista capacità lavorativa residua:
1) collocamento obbligatorio senza mediazione o con mediazione dell'Ufficio Servizio lavoro o di altro servizio autorizzato;
2) collocamento obbligatorio mediante il ricorso ad ausili e adattamenti tecnici e tecnologici sul posto di lavoro;
3) collocamento obbligatorio con percorso formativo propedeutico;
4) presa in carico da parte dell’Ufficio Servizio lavoro tramite l’attuazione di convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo finalizzate ad una futura assunzione; tali convenzioni prevedono un accompagnamento sul posto di lavoro da parte dei servizi sociali;
5) costante valutazione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo attraverso la rete dei servizi specialistici e degli uffici coinvolti;
6) collocamento o rivalutazione della situazione da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure;
b) nel caso in cui sussista una capacità lavorativa potenziale:
1) presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro, tramite l’attuazione delle misure proposte dalla Commissione medica competente (convenzione individuale per l’inserimento lavorativo, convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, ammissione presso una struttura semiresidenziale, misure formative ai sensi dell’articolo 12 della legge); per i periodi in cui le persone usufruiscono di misure dei servizi sociali, sono questi ultimi il primo punto di riferimento per tali misure. L’Ufficio Servizio lavoro rimane un punto di riferimento esclusivamente in vista di un futuro inserimento lavorativo e, in quanto tale, partecipa regolarmente agli incontri di pianificazione e valutazione convocati dai servizi sociali e dai gestori delle misure formative;
2) costante valutazione della situazione da parte della rete dei servizi coinvolti;
3) eventuale rivalutazione della capacità lavorativa da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure;
c) nel caso in cui non sia presente alcuna capacità lavorativa:
1) presa in carico della persona da parte dei servizi sociali, tramite stipula di una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa o ammissione presso un servizio semiresidenziale;
2) costante valutazione della situazione da parte della rete dei servizi coinvolti;
3) eventuale rivalutazione della capacità lavorativa da parte della Commissione medica e predisposizione di nuove misure.
4. Se dopo cinque anni di svolgimento di una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo non si raggiunge l’obiettivo del collocamento, possono verificarsi le seguenti situazioni:
a) la persona ha una capacità lavorativa potenziale o residua, accertata dalla Commissione medica competente, e l’Ufficio Servizio lavoro attesta che le prospettive per un’assunzione sono da ritenersi buone. In tale caso la persona continua a essere seguita dall’Ufficio Servizio lavoro e si lavora ad una imminente assunzione;
b) gli obiettivi non sono stati raggiunti; l’Ufficio Servizio lavoro attesta che non ci sono buone prospettive per un’imminente assunzione. La capacità lavorativa della persona viene nuovamente accertata dalla Commissione medica:
1) qualora la Commissione medica accerti una capacità lavorativa potenziale ancora migliorabile ai fini di un inserimento lavorativo, la persona continua ad essere seguita dall’Ufficio Servizio lavoro;
2) qualora la Commissione medica accerti che, nonostante tutte le possibilità di sostegno messe in campo, la capacità lavorativa non sia migliorabile ai fini di un inserimento lavorativo (capacità lavorativa assente), la persona ha il diritto di accedere alle misure dei servizi sociali previste al comma 3, lettera c);
c) nel calcolo dell’arco di tempo di cinque anni si considerano i soli periodi effettivi di svolgimento di una convenzione di affidamento o convenzione individuale per l’inserimento lavorativo; eventuali interruzioni non vengono calcolate. I due anni previsti al comma 2 sono invece compresi nel calcolo.