1. Nel primo anno di attuazione dei presenti criteri si applicano le seguenti disposizioni:
a) Il passaggio della competenza per le convenzioni di affidamento di durata superiore ai cinque anni dall’Ufficio Servizio lavoro ai servizi sociali avviene non prima di tre mesi dall’approvazione dei presenti criteri, sulla base dei termini di scadenza delle singole convenzioni di affidamento.
b) Subito dopo l’approvazione dei presenti criteri si terranno appositi incontri fra i centri di mediazione al lavoro e i servizi sociali competenti allo scopo di pianificare ed organizzare il suddetto passaggio.
c) Le persone interessate saranno informate dagli operatori e operatrici di riferimento dell’Ufficio Servizio lavoro in merito agli imminenti cambiamenti organizzativi.
d) L’Ufficio Servizio lavoro consiglia alle persone che sono già state sottoposte all’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente di richiedere una nuova valutazione. A tale scopo è convocata la Conferenza dei servizi. In tale evenienza, un eventuale passaggio dell’assistenza ai servizi sociali avviene esclusivamente sulla base della decisione della Commissione medica.
e) Possono richiedere l’accertamento della capacità lavorativa alla Commissione medica anche coloro che non sono mai stati sottoposti a valutazione.
2. L’obbligo di utilizzo di ProPraktika di cui all’articolo 4, punto 4.1.4, numero 4, trova applicazione dall’entrata in funzione del relativo servizio. Fino all’implementazione dello stesso, gli adempimenti da assolvere tramite ProPraktika si ritengono assolti con la trasmissione all’Ufficio Servizio lavoro via PEC.
3. Le indennità relative alle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo in essere al 1° gennaio 2022 vengono ricalcolate d’ufficio in base ai nuovi parametri e le convenzioni stesse si ritengono adeguate d’ufficio alla nuova disciplina, senza necessità di nuovo accordo tra le parti.