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Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
Approvazione dei "Criteri per l'inserimento lavorativo e l'occupazione lavorativa delle persone con disabilità" - Revoca della deliberazione del 21.06.2004, n. 2169 (modificata con delibera n. 541 del 05.06.2018, delibera n. 1420 del 18.12.2018 e delibera n. 753 del 31.08.2021)

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Art. 4
CONVENZIONI INDIVIDUALI

1. Il presente articolo disciplina le convenzioni individuali per progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo di cui all’articolo 14 della legge, di seguito denominate “convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo”, e le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa di cui all’articolo 16 della legge.

4.1 CONVENZIONI INDIVIDUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO

4.1.1. FINALITÀ

1. Le convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo per progetti d’inserimento o di reinserimento lavorativo di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d), della legge vengono stipulate con l’Ufficio Servizio lavoro in vista di un futuro collocamento con contratto di lavoro dipendente e perseguono le seguenti finalità:

a) conseguimento di esperienze sul mercato del lavoro;

b) acquisizione, sviluppo e rafforzamento delle capacità, abilità e competenze;

c) rafforzamento delle competenze sociali;

d) rafforzamento dell’autonomia personale.

4.1.2. DESTINATARI

1. Possono accedere alle convenzioni per l’inserimento lavorativo le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) assolvimento dell’obbligo formativo ed età lavorativa;

b) invalidità civile almeno del 46 per cento o invalidità del lavoro almeno del 34 per cento o cecità o sordità, o invalidità dalla prima all’ottava categoria nel caso di persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio oppure invio da parte del servizio sanitario specialistico competente;

c) attestazione della Commissione medica competente oppure parere rilasciato da un servizio sanitario specialistico a favore di un invio all’Ufficio Servizio lavoro;

d) comprensione generale dei ruoli sociali, delle regole e delle disposizioni sulla sicurezza in ambito lavorativo, accertata dall’Ufficio Servizio lavoro;

e) autonomia nel raggiungimento del posto di lavoro;

f) capacità di lavorare almeno il 35 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dei presenti criteri l’accertamento della capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente deve avvenire in ogni caso entro i due anni successivi alla presa in carico della persona da parte dell’Ufficio Servizio lavoro.

4.1.3. DESCRIZIONE

1. Le convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo sono stipulate tra l'Ufficio Servizio lavoro, la persona interessata e un’azienda privata o pubblica, un ente pubblico, un’associazione o cooperativa sociale.

2. Le convenzioni hanno una durata compresa tra i tre e i dodici mesi, rinnovabili sino ad una durata complessiva massima di cinque anni. I cinque anni di training lavorativo tramite convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo non rappresentano un’offerta unica, bensì sono ripetibili secondo quanto disposto al comma 5.

3. Le convenzioni sono attivate in seguito all’accertamento di una capacità lavorativa almeno potenziale da parte della competente Commissione medica ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, o sulla base di un parere dei servizi sanitari specialistici competenti ai sensi dell’articolo 14 della legge.

4. L’avvio, lo svolgimento e la conclusione della convenzione avvengono sulla base di un’attenta valutazione e collaborazione tra la persona interessata, tutti i servizi specialisti che la seguono e l’azienda ospitante.

5. I cinque anni di training lavorativo effettuato tramite convenzioni individuali per l'inserimento lavorativo possono essere ripetuti nel corso della vita lavorativa, qualora, in collaborazione con la rete dei servizi, si sia riscontrato e accertato un miglioramento della capacità lavorativa della persona e qualora vi siano maggiori possibilità concrete di un suo inserimento lavorativo.

4.1.4. PROCEDURE

1. L’inserimento lavorativo è un compito comune dell’Ufficio Servizio Lavoro e dei servizi sociali e richiede un lavoro di rete con le associazioni di categoria e le aziende che accolgono le persone, i servizi sanitari specialistici competenti, le scuole, la Formazione professionale e gli altri partner della rete. Le rispettive competenze e le forme della collaborazione sono regolate qui di seguito.

2. Una convenzione individuale per l’inserimento lavorativo rappresenta un elemento essenziale per realizzare un progetto sociale individuale globale, che viene sviluppato attraverso metodi centrati sulla persona e una stretta collaborazione con tutti i servizi specialistici della rete.

3. Capofila nella gestione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo è l’Ufficio Servizio lavoro. La suddivisione delle competenze tra i servizi per l’attuazione delle convenzioni individuali per l’inserimento lavorativo si può evincere dall’allegato A.

4. La convenzione individuale per l’inserimento lavorativo è predisposta sulla base del facsimile di cui all’allegato B e la sua attivazione è autorizzata tramite il servizio online ProPraktika messo a disposizione dalla Ripartizione provinciale Lavoro, di seguito denominato ProPraktika. Il soggetto ospitante o suo delegato aderisce alla proposta di convenzione, accettandone le condizioni, tramite accesso alla propria area riservata all’interno del suddetto servizio. La Ripartizione provinciale Lavoro, previa verifica delle condizioni e dei requisiti previsti, autorizza l’attivazione della convenzione individuale, che al fine del proprio perfezionamento dovrà essere sottoscritta dal beneficiario e dal soggetto ospitante o suo delegato.

5. Modalità di collaborazione tra i servizi:

a) lavoro in team e lavoro di rete: coordinamento e continuità delle misure e omogeneità metodologica a livello provinciale;

b) costante valutazione di ogni singola situazione sulla base di strumenti condivisi e definiti precedentemente in comune accordo;

c) elaborazione di progetti individuali e applicazione di metodi centrati sulla persona.

4.2 CONVENZIONI INDIVIDUALI PER L’OCCUPAZIONE LAVORATIVA

4.2.1. FINALITÀ

1. Le convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa offerte dai servizi sociali di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge hanno lo scopo di garantire alle persone con disabilità la partecipazione alla vita lavorativa nel mondo del lavoro, sulla base dei loro interessi e delle loro capacità.

2. In particolare, le convenzioni individuali offrono la possibilità di:

a) rafforzare le competenze sociali;

b) maturare esperienze lavorative;

c) sviluppare e mantenere capacità e competenze lavorative.

3. L’obiettivo è quello di rendere possibile l’accesso e/o la permanenza della persona sul posto di lavoro e di farle svolgere un training lavorativo a lungo termine. A tal fine viene valutata l’opportunità di attivare forme alternative di occupazione o inserimento lavorativo.

4.2.2. DESTINATARI

1. Possono accedere alle convenzioni per l’occupazione lavorativa le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) assolvimento dell’obbligo formativo;

b) età massima di 60 anni nel caso di primi accessi;

c) età massima di 65 anni nel caso di rinnovi;

d) invalidità civile almeno del 46 per cento o invalidità del lavoro almeno del 34 per cento o cecità o sordità, o invalidità dalla prima all’ottava categoria nel caso di persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio oppure invio da parte del servizio sanitario specialistico competente;

e) parere di un servizio sanitario specialistico;

f) fabbisogno di accompagnamento sul posto di lavoro pari ad un massimo di 15 ore mensili nel caso di occupazione lavorativa a tempo pieno (nel calcolo sono comprese anche le ore utilizzate per la documentazione, per riunioni ecc.); nei primi tre mesi è ammesso anche un fabbisogno di accompagnamento più elevato;

g) comprensione generale dei ruoli sociali, delle regole e delle disposizioni sulla sicurezza in ambito lavorativo, accertata dai servizi sanitari;

h) attestazione di una potenziale capacità lavorativa o dell’assenza di capacità lavorativa da parte della Commissione medica ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta eccezione per coloro che frequentano una struttura semiresidenziale per l’occupazione lavorativa o per la riabilitazione lavorativa;

i) nessuna assunzione dopo cinque anni di convenzione individuale per l’inserimento lavorativo e attestazione di una potenziale capacità lavorativa o dell’assenza di capacità lavorativa da parte della Commissione medica competente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Le persone con un fabbisogno di accompagnamento maggiore a 15 ore mensili possono stipulare una convenzione individuale per l’occupazione lavorativa, contribuendo alle spese per le ore di accompagnamento eccedenti detto limite, come previsto all’articolo 5, comma 6.

4.2.3. DESCRIZIONE E PROCEDURA

1. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa è parte integrante del progetto individuale elaborato e attuato con metodi centrati sulla persona in stretta collaborazione con la rete dei servizi specialistici.

2. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa viene stipulata tra il servizio sociale competente, la persona interessata e un’azienda privata o ente pubblico, associazione o cooperativa sociale presso cui la persona svolgerà la propria attività.

3. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa ha una durata massima di dodici mesi ed è rinnovabile.

4. L’avvio, lo svolgimento e la conclusione della convenzione avvengono sulla base di un’attenta valutazione e collaborazione tra la persona interessata e tutti i servizi specialistici che la seguono.

5. Capofila nella gestione delle convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa sono i servizi sociali. La suddivisione delle competenze tra i servizi per l’attuazione delle convenzioni individuali per l’occupazione lavorativa si evince dall’allegato A.

6. La convenzione individuale per l’occupazione lavorativa è elaborata in base al facsimile di cui all’allegato C.

7. La collaborazione tra i servizi si basa sui seguenti elementi:

a) lavoro in team e lavoro di rete, coordinamento e continuità dei percorsi, omogeneità metodologica e utilizzo di strumenti di valutazione condivisi;

b) valutazione periodica di ogni singola situazione sulla base di parametri condivisi, anche per verificare la possibilità di attivare forme alternative di occupazione o inserimento lavorativo;

c) elaborazione di progetti di vita e utilizzo di metodi centrati sulla persona.

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