(1) Per l’espletamento dei servizi di vigilanza antincendio si applicano le seguenti disposizioni:
(2) I servizi di vigilanza antincendio prestati rientrano nel calcolo della durata massima dell’orario di lavoro di 48 ore settimanali di cui all’Art. 6.
(3) Se il servizio di vigilanza antincendio viene svolto al di fuori dell’orario ordinario o dell’orario di lavoro straordinario, spetta il compenso per lavoro straordinario aumentato del 50 percento e, ove prevista, l’indennità di trasferta.
(4) Se il personale non viene informato almeno quattro giorni prima del servizio di vigilanza antincendio, è favorita la volontarietà del personale. In questo caso e nel caso in cui la disdetta del servizio di vigilanza non avviene almeno 24 ore prima dell’inizio dello stesso, spetta il compenso previsto dall’articolo 20.