(1) Per la copertura delle attività di soccorso e dei servizi connessi si applicano presso il Corpo permanente vigili del fuoco le seguenti articolazioni dell'orario di servizio:
- servizio di turnazione 24 ore, per garantire in ogni momento l'operatività e per affrontare gli interventi urgenti di emergenza, con la presenza nelle 24 ore di un numero sufficiente di personale con una congrua qualificazione;
- servizio giornaliero, per far fronte alle esigenze di servizio e operative che non richiedono necessariamente una presenza continuativa 24 ore su 24;
- servizio durante corsi e formazione, per adeguare l'orario di lavoro alle particolari necessità durante la formazione;
- servizio durante interventi per eventi calamitosi, per garantire le particolari necessità derivanti da interventi per eventi calamitosi che prevedono fra l’altro un tempo di intervento prolungato e risorse umane maggiorate.
(2) Il cambio dell’articolazione dell’orario di lavoro per sopravvenute esigenze di servizio per un periodo non superiore ad un mese viene comunicato con congruo preavviso. Cambiamenti di orario superiore ad un mese sono comunicati con un preavviso di almeno un mese. Il cambio dell’articolazione dell’orario di lavoro per sopravvenute esigenze di servizio avviene preferibilmente tenendo conto della volontarietà del personale e, ove possibile, delle esigenze personali. Il passaggio all’orario di lavoro per interventi calamitosi avviene senza preavviso. Cambiamenti di orario per lo svolgimento di attività formativa sono comunicati, di regola, con un preavviso di almeno 10 giorni.
(3) Il recupero di ore aggiuntive, che derivano dalla regolare turnazione annuale, è programmato di comune accordo con i dipendenti interessati, conformemente alle necessità di servizio ed inserito nel programma di lavoro annuale come turno di recupero. Questi turni di recupero non vengono trattati economicamente come giornate libere. Fatti salvi i servizi di turno programmati, il saldo positivo o negativo netto di ore lavorative annuali non può superare le 30 ore.
(4) Qualora deve essere garantito un servizio continuativo, al personale non si applica l’art. 3, comma 2 del contratto collettivo di comparto sull’orario di lavoro del personale provinciale del 24.11.2009. In tal caso il tempo necessario per la consumazione del pasto è considerato orario di servizio.