(1) Si intendono giornate libere le giornate in cui, secondo l’orario settimanale individuale, non c’è da prestare servizio. Per la prestazione di ore straordinarie durante le giornate libere spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il compenso orario ai sensi dell’articolo 90, comma 2 del contratto collettivo intercompartimentale del 12.02.2008.