1. La liquidazione dei contributi è disposta in seguito alla realizzazione del progetto e alla rendicontazione della spesa, che deve essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello di imputazione della spesa.
2. La documentazione di spesa deve essere inoltrata tramite un'unica comunicazione PEC in formato PDF alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio provinciale competente per settore.
3. Il contributo è liquidato sulla base della spesa rendicontata ed ammessa. Qualora la spesa effettivamente sostenuta non raggiunga almeno il 60 per cento di quella ammessa, il contributo non potrà essere liquidato.
4. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il direttore/la direttrice di ripartizione competente dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni può essere richiesta, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
5. Alla domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF, che deve corrispondere al progetto agevolato:
a) documenti di spesa: fatture e note spese relative ai progetti approvati ed emesse dopo l’inoltro della domanda. Qualora tale documentazione di spesa fosse redatta in forma sintetica, deve essere corredata da una dichiarazione, firmata da chi ha emesso le fatture, da cui risultino le singole voci e i relativi prezzi, la cui somma costituisce l’importo totale.
b) dichiarazione di avvenuto pagamento dei documenti di spesa di cui alla lettera a), con indicazione della data di pagamento oppure la copia dell’attestazione di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno bancario o postale. Non sono ammesse compensazioni.
6. Il contributo può essere concesso o liquidato ai subentranti, se nel periodo che intercorre tra la presentazione della domanda e la liquidazione si verifica uno dei seguenti casi:
a) l’azienda viene trasferita a terzi a seguito di decesso o per atto tra vivi;
b) la società viene sciolta e un socio, in forma di impresa individuale, prosegue l’attività oggetto dell’agevolazione;
c) l’impresa individuale viene sciolta e il titolare, in forma di società, prosegue l’attività oggetto dell’agevolazione.
In tutti i casi suindicati i subentranti devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed assumersi gli obblighi previsti dai presenti criteri.