1. Per la classificazione delle attività economiche si fa riferimento alla classificazione ATECO.
I beneficiari delle agevolazioni sono:
a) artigianato:
le imprese che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’artigianato, sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio quali imprese artigiane.
b) industria:
le imprese industriali che, in base al vigente ordinamento provinciale dell’industria(1), sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, nonché le imprese svolgenti attività di riparazione di autoveicoli e motocicli di cui alla divisione 45, le attività di “riparazione” di cui alla divisione 95 della classificazione ATECO 2007, qualora non iscritte come imprese artigiane.
c) commercio:
le imprese di cui alla sezione G (commercio all’ingrosso e al dettaglio) della classificazione ATECO 2007, qualora iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio quali imprese commerciali e non quali imprese artigiane o industriali.
d) attività di servizio:
le imprese di servizio che sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio per una delle seguenti attività di cui al vigente ordinamento provinciale dei servizi(2):
| | ATECO 2007 | DESCRIZIONE |
52 | magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti |
58 | attività editoriali |
59 | attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore |
60 | attività di programmazione e trasmissione |
62 | produzione di software, consulenza informatica e attività connesse |
63 | attività dei servizi di informazione e altri servizi informatici |
66.22 | attività di agenti e mediatori di assicurazioni |
69 | attività legali e contabilità |
70 | attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale |
71 | attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche |
72 | ricerca scientifica e sviluppo |
73 | pubblicità e ricerche di mercato |
74 | altre attività professionali, scientifiche e tecniche |
75 | servizi veterinari |
77 | attività di noleggio e leasing operativo |
78 | attività di ricerca, selezione, fornitura di personale |
79 | attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse |
80 | servizi di vigilanza e investigazione |
81 | attività di servizi per edifici e paesaggio |
82 | attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (esclusi altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a. 82.99.99) |
85 | istruzione (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati) |
86 | assistenza sanitaria (solo servizi destinati alla vendita erogati da istituti non riconosciuti o convenzionati) |
87 | servizi di assistenza sociale residenziale |
88 | assistenza sociale non residenziale |
90.02 | attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
93 | attività sportive, di intrattenimento e di divertimento |
96 | altre attività di servizi per la persona |
e) liberi professionisti e lavoratori autonomi
i liberi professionisti iscritti negli albi o elenchi di cui all’articolo 2229 del codice civile, nonché i lavoratori autonomi.
Non sono ammessi alle agevolazioni i medici convenzionati con il Servizio Sanitario provinciale.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni anche i consorzi, le cooperazioni(6) nonché le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese.
3. I beneficiari delle agevolazioni devono esercitare un’attività economica sul territorio della provincia di Bolzano.
4. Le imprese in difficoltà(5) secondo l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 non possono beneficiare delle agevolazioni.
5. Non possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.
6. Sono altresì escluse le imprese che non hanno rimborsato o che non hanno depositato in un conto bloccato tali aiuti, che l’ente pubblico è tenuto a recuperare ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.
7. Non è ammessa ad agevolazione la fornitura di servizi fra coniugi, fra parenti in linea retta entro il terzo grado, fra società associate o collegate, fra una società e i propri soci ovvero fra società costituite dagli stessi soci.
8. In caso di fornitura di servizi fra società costituite solo in parte dagli stessi soci ovvero da coniugi o parenti in linea retta entro il terzo grado, può essere ammessa ad agevolazione solo la parte che corrisponde alla quota societaria dei soci non facenti parte della società che fornisce il servizio o non legati da vincoli di matrimonio o parentela ai soci della società stessa.
9. Le imprese che non sono elencate nel presente articolo sono escluse.