(1) La presente legge, ad eccezione dell’articolo 11, e i relativi criteri di attuazione vengono notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità degli aiuti da parte della Commissione europea.
(2) Fino all’entrata in vigore dei nuovi criteri di attuazione possono essere concessi vantaggi economici sulla base dei criteri finora vigenti.
(3) Le disposizioni di cui all’Art. 11 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.