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In vigore al: 08/03/2016

k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 3 (Consulte culturali) 2)

(1) La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l’individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente. Nell'ambito della loro attività le consulte culturali esprimono i pareri per i settori di cui all'articolo 2, ognuna per il proprio gruppo linguistico.

(2) Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l’individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l’anno.

(3) Le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche esperti o esperte o organizzazioni esterni, nominati dalla Giunta provinciale.

(4) Le consulte propongono le istituzioni beneficiarie per l’accoglimento di istanze di finanziamento triennale secondo quanto stabilito dall'articolo 2 comma 4.

(5) Ai/alle componenti e ai segretari/alle segretarie delle consulte culturali, commissioni e sottocommissioni sono corrisposti, in quanto spettanti, i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.
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