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In vigore al: 08/03/2016

k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 1 (Finalità) 2)

(1) La Provincia riconosce il diritto all’attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell’economia creativa e dell’innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.

(2) La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.

(3) A tal fine la Provincia:

  1. promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione;
  2. sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;
  3. promuove o cura direttamente l’acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’attrezzatura, l’arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l’acquisto ed il restauro di opere d’arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali;
  4. può partecipare ad enti culturali;
  5. promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;
  6. promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;
  7. promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;
  8. stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;
  9. dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura;
  10. promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti.

(4) Per sostenere particolari esigenze dell’offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.
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