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In vigore al: 08/03/2016

k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 6 (Cinema e media) 2)

(1) Nell’ambito della promozione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

  1. iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;
  2. interventi di promozione e sviluppo dell’economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media;
  3. acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell’archivio filmico;
  4. produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale;
  5. acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione; 
  6. interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull’uso dei media;
  7. attività di consulenza per l’uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito;
  8. sussidi per la proiezione di film di qualità.

(2) Beneficiari sono:

  1. enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia;
  2. società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale;
  3. cineasti/e per opere prime;
  4. esercenti cinematografici.
2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.
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