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In vigore al: 08/03/2016

k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 2 (Vantaggi economici per attività  culturali ed artistiche) 2)

(1) Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro. 3)

(2) I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di:

  1. contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, corredata dalla prova di pagamento;
  2. sussidi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di una relazione sul loro utilizzo. L’ammontare dei sussidi è limitato. Il loro importo massimo possibile è stabilito con delibera della Giunta provinciale;
  3. assegnazioni, le quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di conti consuntivi approvati, corredati di una relazione sull’attività svolta. Delle assegnazioni possono usufruire le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori.

(3) I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficiari e le beneficiarie anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how.

(4) Per assicurare continuità di programmazione ad attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, possono essere disposte, con provvedimento motivato, imputazioni di spesa a carico di non più di tre esercizi finanziari successivi.

(5) La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l’attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività.

(6) Le cadenze e i termini per la liquidazione dei vantaggi economici da parte degli uffici provinciali sono fissati in modo da tenere conto possibilmente della programmazione delle organizzazioni richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'accensione di prestiti in attesa della liquidazione di cui sopra.

(7) Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste.

(8) Possono essere inoltre assegnati premi a singole persone ovvero a organizzazioni per lavori di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'educazione e della scienza. La Giunta provinciale determina l'ammontare e la denominazione dei premi e nomina le relative commissioni e giurie.

(9) Per le materie di cui al presente articolo possono essere richiesti pareri a organizzazioni o esperti esterni all’Amministrazione provinciale.

(10) Per i compensi ad artisti e artiste e ad intellettuali di chiara fama è consentito derogare, con provvedimento motivato, agli importi massimi fissati quale onorario per i relatori e per le relatrici.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.
3)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
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