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In vigore al: 08/03/2016

k) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 91)
Legge provinciale per le attività culturali

1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 4 agosto 2015, n. 31.

Art. 1 (Finalità) 2)

(1) La Provincia riconosce il diritto all’attività e alla partecipazione culturale in quanto espressione di esigenze, condizioni di vita e opportunità individuali e sociali. Il sostegno alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale, alla salvaguardia delle tradizioni e del patrimonio culturale locale e allo sviluppo libero e variegato delle arti, dell’economia creativa e dell’innovazione è riconosciuto come un investimento pubblico per la crescita civile, sociale ed economica della collettività.

(2) La Provincia promuove lo sviluppo culturale dei gruppi linguistici tedesco, italiano e ladino, tenendo conto degli obblighi per la tutela delle minoranze linguistiche e culturali, anche mediante il collegamento e lo scambio con le aree culturali di riferimento così come con la cultura europea, ai sensi dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra Italia e Austria, secondo gli articoli 2 e 8, comma 1, punti 3 e 4, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, in relazione agli articoli 6, 9 e 33 della Costituzione e alle convenzioni UNESCO ratificate nella materia, nel pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell’ONU e delle vigenti disposizioni contro le discriminazioni.

(3) A tal fine la Provincia:

  1. promuove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, attività e manifestazioni culturali di interesse provinciale, comprese le relative attività pubblicitarie e di comunicazione;
  2. sostiene lo spettacolo dal vivo avendo riguardo alla produzione, alla circuitazione, alla formazione e alla più ampia partecipazione del pubblico, nonché la promozione degli osservatori locali;
  3. promuove o cura direttamente l’acquisto, la costruzione, la gestione, la ristrutturazione, l’ampliamento, l’attrezzatura, l’arredamento di sale da esposizione, di sale teatrali, di sale polifunzionali e di altri locali destinati allo svolgimento di attività culturali o artistiche, nonché l’acquisto ed il restauro di opere d’arte, di strumenti musicali e di costumi tradizionali;
  4. può partecipare ad enti culturali;
  5. promuove pubblicazioni, attività editoriali e iniziative correlate di particolare rilevanza per quanto concerne la storia, la cultura e le personalità di spicco della provincia di Bolzano;
  6. promuove la cultura del cinema e della multimedialità, la produzione filmica e multimediale, nonché la divulgazione delle competenze cinematografiche e mediatiche, anche in riferimento ai nuovi media;
  7. promuove attività, iniziative e manifestazioni di carattere educativo;
  8. stipula contratti di sponsorizzazione per iniziative educative e culturali;
  9. dedica particolare attenzione al fatto che la cultura sia accessibile anche ai ceti e agli ambienti sociali abitualmente lontani dalla cultura;
  10. promuove la cultura giovanile e dell'infanzia nonché la partecipazione attiva di giovani e bambini sulla scena culturale nei vari ambiti.

(4) Per sostenere particolari esigenze dell’offerta culturale, per iniziative sovraregionali, per colmare lacune o dare impulsi particolari, la Provincia può assumere in proprio iniziative nei punti di cui al comma 3.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 2 (Vantaggi economici per attività  culturali ed artistiche) 2)

(1) Per le attività, le iniziative e le manifestazioni di cui all’articolo 1, comma 3, la Provincia può concedere vantaggi economici a favore di enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, attivi nel territorio della provincia di Bolzano nonché a persone singole. I beneficiari e le beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnati per statuto in attività culturali e non devono di norma perseguire scopo di lucro. 3)

(2) I vantaggi economici possono essere concessi sotto forma di:

  1. contributi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, corredata dalla prova di pagamento;
  2. sussidi, i quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di una relazione sul loro utilizzo. L’ammontare dei sussidi è limitato. Il loro importo massimo possibile è stabilito con delibera della Giunta provinciale;
  3. assegnazioni, le quali sono finanziamenti che vengono liquidati dietro presentazione di conti consuntivi approvati, corredati di una relazione sull’attività svolta. Delle assegnazioni possono usufruire le organizzazioni che dispongono di un collegio dei revisori dei conti con almeno un componente iscritto all’albo dei revisori.

(3) I vantaggi economici possono anche essere attribuiti attraverso la messa a disposizione gratuita o a canone agevolato di servizi, spazi o attrezzature di proprietà pubblica. I vantaggi economici possono essere concessi anche tramite bandi. Gli uffici provinciali sostengono i beneficiari e le beneficiarie anche con attività di consulenza, formazione e di trasferimento del know-how.

(4) Per assicurare continuità di programmazione ad attività e manifestazioni culturali di particolare rilievo, possono essere disposte, con provvedimento motivato, imputazioni di spesa a carico di non più di tre esercizi finanziari successivi.

(5) La Provincia può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi operanti nel settore culturale e in altri settori economici, per favorire l'accesso al credito da parte dei beneficiari e delle beneficiarie del settore cultura, sostenendo in particolar modo l’attività di giovani creativi e creative nonché imprenditori e imprenditrici culturali che iniziano la loro attività.

(6) Le cadenze e i termini per la liquidazione dei vantaggi economici da parte degli uffici provinciali sono fissati in modo da tenere conto possibilmente della programmazione delle organizzazioni richiedenti, allo scopo di ridurre al minimo l'accensione di prestiti in attesa della liquidazione di cui sopra.

(7) Possono essere concessi contributi e sussidi, anche tramite appositi concorsi, ad artisti e artiste originari della provincia di Bolzano o che svolgono la loro attività sul territorio provinciale, nonché sussidi di qualificazione al fine di favorire la formazione degli artisti e delle artiste.

(8) Possono essere inoltre assegnati premi a singole persone ovvero a organizzazioni per lavori di ricerca o studi specifici ovvero a titolo di riconoscimento di particolari meriti nei settori della cultura, dell'educazione e della scienza. La Giunta provinciale determina l'ammontare e la denominazione dei premi e nomina le relative commissioni e giurie.

(9) Per le materie di cui al presente articolo possono essere richiesti pareri a organizzazioni o esperti esterni all’Amministrazione provinciale.

(10) Per i compensi ad artisti e artiste e ad intellettuali di chiara fama è consentito derogare, con provvedimento motivato, agli importi massimi fissati quale onorario per i relatori e per le relatrici.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.
3)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 3 (Consulte culturali) 2)

(1) La Giunta provinciale nomina, per il periodo della legislatura e su proposta del componente competente della Giunta provinciale, consulte culturali quali organi consultivi per ciascun gruppo linguistico con funzioni di supporto per l’individuazione degli indirizzi di politica culturale e ne determina il numero dei componenti. Il relativo componente competente della Giunta provinciale ne fa parte e funge da presidente. Nell'ambito della loro attività le consulte culturali esprimono i pareri per i settori di cui all'articolo 2, ognuna per il proprio gruppo linguistico.

(2) Le consulte culturali si riuniscono in seduta congiunta in veste di Consulta culturale provinciale che funge da organo consultivo, con funzioni di supporto, per l’individuazione degli indirizzi comuni di politica culturale. Ciascuno dei tre componenti della Giunta provinciale competenti per la cultura funge, a rotazione, da presidente per un terzo del mandato di legislatura. La Consulta culturale provinciale si riunisce in seduta pubblica almeno una volta l’anno.

(3) Le consulte culturali possono organizzarsi in commissioni o sottocommissioni, coinvolgendo, se necessario, anche esperti o esperte o organizzazioni esterni, nominati dalla Giunta provinciale.

(4) Le consulte propongono le istituzioni beneficiarie per l’accoglimento di istanze di finanziamento triennale secondo quanto stabilito dall'articolo 2 comma 4.

(5) Ai/alle componenti e ai segretari/alle segretarie delle consulte culturali, commissioni e sottocommissioni sono corrisposti, in quanto spettanti, i gettoni di presenza e il trattamento economico di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 4 (Partecipazione a enti culturali) 2)

(1) Al fine di promuovere la cultura teatrale, musicale e artistica, la Provincia può partecipare a enti culturali di interesse provinciale ovvero a enti ladini e a enti nelle varie valli che operano nel settore culturale.

(2) Stanti le condizioni di cui al comma 3 resta ferma la partecipazione della Provincia ai seguenti enti culturali:

  1. Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano;
  2. Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;
  3. Fondazione Museion;
  4. Teatro Stabile di Bolzano;
  5. Vereinigte Bühnen Bozen;
  6. Teatro e Kurhaus di Merano.

(3) Gli statuti degli enti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta provinciale e devono prevedere un’adeguata rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo. I/Le rappresentanti della Provincia nei suddetti organi sono nominati dalla Giunta provinciale, su proposta dei componenti di Giunta competenti per la cultura. Anche i cambiamenti della forma giuridica o la partecipazione di altri soggetti devono essere approvati dalla Giunta provinciale.

(4) Oltre al versamento della quota sociale statutariamente prevista ed in base ad un programma annuale del rispettivo ente, la Provincia puó concedere finanziamenti aggiuntivi a sostegno delle attività degli enti culturali, previa verifica delle finalità statutarie.

(5) La Provincia può mettere inoltre a disposizione, a titolo gratuito, servizi, locali, attrezzature e arredamenti oppure concedere appositi finanziamenti.

(6) Una volta all’anno gli/le assessori/e competenti relazionano in Consiglio provinciale sulla partecipazione della Provincia a tali enti culturali.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 5 (Pubblicazioni e attività editoriali) 2)

(1) Per il sostegno alle iniziative di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e), la Provincia concede vantaggi economici a favore di:

  1. enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro, che svolgano la loro attività in provincia;
  2. imprese editoriali per programmi, progetti e traduzioni di particolare rilevanza culturale per il territorio provinciale;
  3. persone private originarie della provincia di Bolzano o qui residenti.

(2) La Provincia realizza e promuove inoltre interventi connessi a pubblicazioni di interesse provinciale:

  1. manifestazioni, iniziative e ricerche;
  2. acquisizione di pubblicazioni, lasciti e lasciti in vita,
  3. concorsi e premi.
2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 6 (Cinema e media) 2)

(1) Nell’ambito della promozione di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), la Provincia assume direttamente le spese necessarie per il funzionamento delle proprie mediateche ed archivi e promuove o cura direttamente:

  1. iniziative e rassegne nel settore del cinema e della multimedialità;
  2. interventi di promozione e sviluppo dell’economia creativa nel settore cinematografico o di collaborazione con gli operatori e le operatrici del settore cinematografico e dei nuovi media;
  3. acquisto o deposito di materiali per arricchire il patrimonio filmico e audiovisivo delle proprie mediateche e dell’archivio filmico;
  4. produzione o coproduzione di documentari e cortometraggi nonché preacquisto o acquisto di diritti di utilizzazione su opere da realizzare o già realizzate di interesse provinciale;
  5. acquisti di attrezzature tecniche per il funzionamento delle proprie postazioni per lavori di videoproduzione; 
  6. interventi di formazione e aggiornamento nonché di sensibilizzazione sull’uso dei media;
  7. attività di consulenza per l’uso dei media a fini educativo-culturali e relativo prestito;
  8. sussidi per la proiezione di film di qualità.

(2) Beneficiari sono:

  1. enti, fondazioni, associazioni, cooperative e comitati senza scopo di lucro nonché singole persone che svolgano la loro attività in provincia;
  2. società di produzione audiovisiva e cinematografica operanti in provincia per progetti di particolare rilevanza per la storia e la cultura locale;
  3. cineasti/e per opere prime;
  4. esercenti cinematografici.
2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 7 (Attività di carattere educativo) 2)

(1) La Provincia può realizzare in proprio le attività, le iniziative e le manifestazioni di carattere educativo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera g), oppure concedere a tale scopo vantaggi economici a enti, fondazioni, associazioni, cooperative, comitati senza scopo di lucro o a persone singole operanti in provincia di Bolzano.

(2) Fra le attività ai sensi del comma 1 rientrano anche corsi, attività didattiche e scolastiche, compreso il finanziamento di scuole private autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e di università private, convegni e viaggi di istruzione per insegnanti nonché l’acquisto di materiale didattico e scientifico.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 8 (Sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali) 2)

(1) Per migliorare l’offerta di proprie iniziative educative e culturali o per contenerne la spesa di settore, la Provincia può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, anche a seguito di procedura negoziata, nei limiti di valore consentiti dalla vigente normativa. Tali contratti possono avere per oggetto denaro o la fornitura di beni o servizi a favore della Provincia.

(2) I proventi in denaro derivanti dai contratti di sponsorizzazione sono introitati su apposito capitolo del bilancio provinciale e destinati al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1. L'assessora o assessore alle finanze e al bilancio apporta le conseguenti variazioni di bilancio per iscrizione delle maggiori entrate e assegnazione ai relativi capitoli di spesa. La stessa procedura è seguita per le elargizioni di denaro o altri proventi economici che la Provincia riceve da soggetti pubblici o privati per il finanziamento di iniziative educative e culturali.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 9 (Criteri di attuazione) 2)

(1) I criteri di attuazione per la concessione di vantaggi economici vengono deliberati dalla Giunta Provinciale entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 10 (Abrogazioni) 2)

(1) Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

  1. la legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12;
  3. la legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche;
  4. l’articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1;
  5. la legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche;
  6. la legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche;
  7. la legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche.
2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 11 4) 

4)
L'art. 11 è stato abrogato dall'art. 60, comma 1, lettera c), della L.P. 17 dicembre 2015, n. 16.

Art. 12 (Disposizioni finanziarie) 2)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 04110, 04115, 04116, 04130, 04140, 06100, 06105, 06110, 06115, 06145, 06150, 06200, 06205 e 06220 a carico dell’esercizio 2015 e approvati per gli interventi di cui alla legge provinciale 18 dicembre 1976, n. 51, e successive modifiche, alla legge provinciale 13 maggio 1992, n. 12, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 marzo 1992, n. 9, e successive modifiche, all’articolo 5 della legge provinciale 21 gennaio 1998, n. 1, e successive modifiche, alla legge provinciale 29 ottobre 1958, n. 7, e successive modifiche, alla legge provinciale 17 agosto 1987, n. 25, e successive modifiche, e alla legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, e successive modifiche, abrogati dall’articolo 10 della presente legge.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

2)
Vedi l'art. 13 di questa legge.

Art. 13 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge, ad eccezione dell’articolo 11, e i relativi criteri di attuazione vengono notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame di ammissibilità degli aiuti da parte della Commissione europea.

(2) Fino all’entrata in vigore dei nuovi criteri di attuazione possono essere concessi vantaggi economici sulla base dei criteri finora vigenti.

(3) Le disposizioni di cui all’Art. 11 entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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