1. L’Agenzia utilizza i beni mobili ed immobili messi a disposizione dalla Provincia, necessari all’espletamento della propria attività.
2. Costituiscono il patrimonio dell'Agenzia:
a) i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell'Agenzia;
b) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell'Agenzia.
3. I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d'inventario, sotto la responsabilità del Direttore.
4. L'inventario è suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente da aggiornare per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o la trasformazione, sia in relazione alla composizione che al valore dei beni stessi. I registri sono da tenersi ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle norme generali provinciali.