1. Possono beneficiari degli aiuti di cui al successivo articolo 5, comma 1, imprenditori agricoli singoli
a) che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche, svolgono direttamente l’attività agricola nell’azienda in qualità di proprietari, usufruttuari o affittuari, e
b) sono iscritti all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli, e
c) sono iscritti nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale, oppure per i quali la Ripartizione provinciale Agricoltura ha accertato la sussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attività agrituristiche.
“2.Gli aiuti a favore dei beneficiari di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nell’ambito di un importo complessivo fino a euro 300.000,00 nell’arco di tre anni.”;
3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, enti ed associazioni che operano nel settore agricolo.