1. L’impresa agricola del/della richiedente deve soddisfare i seguenti presupposti minimi:
a) coltivare due ettari di superficie a prato o di superfici foraggere avvicendate e allevare nella propria azienda quattro unità bovine adulte (UBA), oppure
b) coltivare un ettaro di superficie a frutticoltura o viticoltura, oppure
c) coltivare due ettari di superficie a colture specializzate.
Per il riconoscimento dei presupposti minimi valgono i rispettivi dati contenuti nell’anagrafe provinciale delle imprese agricole. Le aziende a indirizzo produttivo misto che coltivano diverse colture agricole di cui alle lettere a), b) e c), devono avere almeno due ettari di superficie e le superfici frutti-viticole vengono moltiplicate per il fattore due.
2. Per le aziende con superfici a prato o superfici foraggere avvicendate è richiesto un carico di bestiame medio minimo di 0,5 UBA/ha di superficie foraggera e il carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. Sono escluse da tale obbligo le aziende a indirizzo produttivo misto con massimo 3 UBA, che soddisfano i presupposti minimi di cui al comma 1, lettere b) e c). Il calcolo del carico bestiame medio avviene secondo quanto previsto dal Manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole, versione vigente.
3. Gli aiuti di cui all’articolo 5, comma 1, sono concessi esclusivamente ad imprenditori agricoli per i quali il VSE del nucleo familiare non superi la terza fascia di reddito e i cui componenti del nucleo familiare non esercitino, oltre alle attività agrituristiche, altre attività turistiche o extra-agricole; queste ultime sono ammesse solo se svolte con non più di due dipendenti a tempo pieno o lavoratori stagionali per un periodo complessivo analogo. Ai fini della concessione dell’aiuto si considera lo stesso anno fiscale preso a riferimento ai fini della DURP al momento della presentazione della rispettiva domanda. Per i richiedenti che al momento della presentazione della domanda di aiuto soddisfano i presupposti come giovani agricoltori, già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, il VSE del nucleo familiare non può superare la quarta fascia di reddito. Rimangono invariati i restanti presupposti previsti dal presente comma.
4. L’aiuto è concesso, se dopo la realizzazione dell’iniziativa per la quale è stato richiesto l’aiuto, l’impresa agricola consegue una classificazione pari ad almeno 3 fiori, ai sensi dell’articolo 1/ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche.
5. La concessione dell’aiuto presuppone il possesso della formazione professionale prevista ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali per l’esercizio dell’attività agrituristica
6. Il/la richiedente deve avere la propria residenza presso la sede dell'azienda agricola, nella quale l’iniziativa di cui all’articolo 5 è realizzata.
7. Il rispetto dei presupposti viene verificato nei modi e nei momenti di seguito indicati:
a) al momento di presentazione della domanda:
1) i presupposti oggettivi di cui ai commi 1, 2 e 3;
b) al momento della concessione dell’aiuto:
1) i punti di svantaggio,
2) i presupposti oggettivi di cui ai commi 1 e 2;
c) nel caso in cui si debba temporaneamente sospendere l’allevamento del bestiame per lavori agli edifici ad uso aziendale oppure per cause di forza maggiore, il carico di bestiame minimo di cui al comma 2 del presente articolo, può essere comprovato anche al momento della liquidazione finale dell’aiuto; in tal caso non potrà essere effettuato un pagamento parziale;
d) al momento della liquidazione finale dell’aiuto:
1) i presupposti oggettivi di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6.
2) il carico di bestiame medio massimo, per il quale si applica una tolleranza pari a 0,1 UBA/ha di superficie foraggera.