1. Ai fini dell’applicazione del presente regime di aiuti s’intende per:
A) “Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio”: la dichiarazione disciplinata dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, e denominata di seguito DURP; essa serve per rilevare la situazione economica dei beneficiari degli aiuti, tenendo conto del nucleo familiare del/della richiedente. In deroga a quanto disciplinato dal citato decreto:
a) i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono considerati “nucleo familiare di base”:
b) nel caso in cui il richiedente abbia appena assunto l’azienda agricola o non sia in possesso dei presupposti oggettivi minimi di cui all’articolo 5, comma 1, al momento della stesura della DURP e nella DURP non risulti ancora un rispettivo reddito, la DURP viene aggiornata, facendo riferimento alla base annua e tenendo conto della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda;
c) non si considerano il patrimonio immobiliare e finanziario.
B) “Valore della situazione economica”: ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è il valore che misura la condizione economica del nucleo familiare, di seguito denominato VSE; per la sua determinazione si divide la somma del reddito annuale e del patrimonio, al netto degli elementi di riduzione, per il fabbisogno annuale del nucleo familiare. Per il calcolo del VSE si tiene conto delle deroghe di cui alla lettera A). L’attribuzione alle diverse fasce di reddito avviene ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche;
C) “Aziende a indirizzo produttivo misto”: le imprese agricole che esercitano attività in diversi ambiti della produzione primaria;
D) “Colture specializzate”: le colture agricole coltivate in modo professionale in pieno campo, che fanno parte della categoria delle colture arative (AA). Valgono le definizioni di cui al manuale dell’anagrafe provinciale delle imprese agricole;
E) “Punti di svantaggio”: i punti assegnati ad un’impresa agricola per gli svantaggi naturali che la caratterizzano, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22.
F) “Interventi di ristrutturazione”, gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento di volume residenziale esistente da almeno 25 anni. L’ampliamento massimo ammesso del volume riferito all’iniziativa ammissibile all’aiuto non puó essere superiore al 20 per cento. La demolizione e conseguente ricostruzione non è considerata ristrutturazione.