L’articolo 24 della Legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18, recante “Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025” prevede al comma 1 che in attesa di una regolamentazione mediante contratto collettivo provinciale, al personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente di sostegno, viene corrisposta, a richiesta, con decorrenza 1° gennaio 2023, in aggiunta all’indennità provinciale spettante, un’indennità individuale, che corrisponde alla differenza tra la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente laureato degli istituti secondari di secondo grado prevista dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado. La Giunta provinciale stabilisce ulteriori modalità per il riconoscimento della presente indennità individuale.
Alla copertura degli oneri derivanti dal suddetto articolo, quantificati in 35.956,55 euro per l’anno 2023, in 35.956,55 euro per l’anno 2024 e in 35.956,55 euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2023-2025.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
1. Al personale diplomato delle scuole secondarie di secondo grado, assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato come docente di sostegno, viene corrisposta, in aggiunta all’indennità provinciale spettante, un’indennità individuale nella misura lorda annuale di 1.883,74 euro. L’indennità ha effetto sul trattamento di quiescenza, ma non è valida per il trattamento di fine rapporto. Tale importo corrisponde alla differenza tra la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente laureato degli istituti secondari di secondo grado prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la posizione iniziale della retribuzione tabellare annua lorda per il personale docente diplomato degli istituti secondari di secondo grado.
2. In prima applicazione di questa disposizione il personale docente, che al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale 4 agosto 2023, n. 18, soddisfa i requisiti previsti dal comma 1, riceverà l’indennità individuale su richiesta con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. Dall’entrata in vigore della presente delibera, l’indennità individuale spetta su richiesta a partire dal giorno in cui un/una docente diplomato/diplomata delle scuole secondarie di secondo grado stipula un contratto di lavoro a tempo indeterminato come insegnante di sostegno.
4. Qualora l’insegnante non sia titolare di una cattedra intera per il sostegno, l’indennità è ridotta a tanti diciottesimi quante sono le ore d’insegnamento settimanali; l’indennità è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di riduzione dello stipendio ed è sospesa nei casi di sospensione dello stipendio.
5. L’indennità individuale sarà corrisposta in 10 mensilità per anno, esclusi i mesi di luglio ed agosto.
6. L’indennità individuale non spetta più qualora il personale cessi di insegnare su un posto di sostegno o venga trasferito in scuole o istituti del restante territorio dello Stato.
7. L’indennità individuale di cui alla presente deliberazione non è cumulabile con l’aumento dell'indennità provinciale per laurea di cui all'articolo 22 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia Autonoma di Bolzano del 23.04.2003 e l'indennità per la laurea di primo grado di cui all'articolo 5 del contratto collettivo provinciale dell'8.10.2008 per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano per il biennio economico 2007 - 2008
8. L’indennità individuale di cui alla presente deliberazione è cumulabile con l’aumento dell'indennità provinciale per il titolo di specializzazione per il sostegno di cui all’articolo 19 del testo unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia Autonoma di Bolzano del 23.04.2003.
9. La spesa per l’indennità individuale di cui alle premesse è individuata in complessivi euro 35.956,55 per l’anno 2023, in euro 35.956,55 per l’anno 2024 ed in euro 35.956,55 per l’anno 2025.
10. Vengono impegnati rispettivamente l’importo di euro 27.128,86 per emolumenti sul capitolo U04021.5880 pos. Finanziaria U0000522, euro 6.521.73 per oneri sul capitolo U04021.5910 pos. Finanziaria U0000523 ed euro 2.305.96 per l’IRAP sul capitolo U04021.5111 pos. Finanziaria U0003197 del piano finanziario gestionale 2023-2025, esercizi 2023, 2024 e 2025, come da allegato SAP che costituisce parte integrante della presente deliberazione.
Il visto della Ripartizione Personale, in considerazione delle relative competenze, è limitato esclusivamente all’impegno di spesa.