1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’ufficio provinciale competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento dei beneficiari.
2. I beneficiari sottoposti a controllo sono sorteggiati da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente e da due funzionari.
3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’ufficio provinciale competente.
4. Il controllo è volto ad accertare:
a) la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario;
b) la realizzazione dei programmi di attività e di investimento per i quali è stato concesso il vantaggio economico;
c) la regolarità della documentazione di spesa non esaminata dall’ufficio competente per la liquidazione dei vantaggi economici e sulla sua riconducibilità alle spese ammesse;
d) l’avvenuta registrazione della documentazione contabile relativa al vantaggio economico nel libro cassa e/o negli altri registri previsti dallo statuto o dal regolamento dell’organizzazione;
e) la corretta gestione del vantaggio economico attraverso l’esame, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli estratti del conto corrente indicato dal beneficiario, eventualmente schermati;
f) la correttezza e trasparenza nella gestione amministrativa e contabile e l’adeguatezza della governance agli scopi sociali.