1. Le assegnazioni sono vantaggi economici destinati a organizzazioni determinanti per la vita culturale locale e con una gestione cui si riconosce ampia fiducia.
2. Le assegnazioni possono essere concesse solo a quelle organizzazioni che abbiano un collegio dei revisori dei conti, di cui almeno uno iscritto all’albo dei revisori, e che:
a) garantiscano:
1) una programmazione pluriennale;
2) una stabilità organizzativa e di programmazione;
3) una gestione in linea con le norme sulla trasparenza previste per l’amministrazione pubblica di cui all’articolo 3;
b) offrano garanzie di correttezza e trasparenza sulla base dell’esperienza pregressa;
c) abbiano ottenuto nell’anno precedente vantaggi economici provinciali pari o superiori a 25.000,00 euro.
3. Le assegnazioni possono essere annuali o pluriennali per un massimo di tre esercizi finanziari consecutivi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, della legge provinciale per le attività culturali 27 luglio 2015, n. 9.
4. Le assegnazioni sono concesse dietro presentazione dell’ultimo conto consuntivo (bilancio di esercizio) approvato, corredato di una relazione sull’attività svolta, nonché dell’ulteriore documentazione di cui all’articolo 19. Il bilancio di esercizio deve essere redatto sulla base delle indicazioni dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti.
5. L’intero importo dell’assegnazione viene liquidato in seguito al provvedimento di concessione.
6. Le assegnazioni possono essere revocate qualora subentrino variazioni nella governance e deficit rilevanti e ricorrenti nel bilancio dell’organizzazione richiedente.
7. I beneficiari di un’assegnazione non possono ottenere nello stesso anno contributi ordinari dallo stesso ufficio.