1. Ai fini della liquidazione dell’intero ammontare del vantaggio economico, la spesa complessivamente sostenuta dal beneficiario per la realizzazione dei programmi di attività e di investimento oggetto di finanziamento deve essere almeno corrispondente al totale delle spese ammesse.
2. Se, invece, le attività o gli investimenti oggetto di finanziamento vengono realizzati parzialmente e/o con minore spesa rispetto a quella ammessa a finanziamento, il vantaggio economico è ridotto in proporzione.
3. Di norma la riduzione del vantaggio economico per due anni consecutivi comporta, l'assegnazione di un finanziamento che non potrà essere superiore all'ultimo vantaggio economico effettivamente liquidato.
4. Per la liquidazione del vantaggio economico l'ufficio verifica che la documentazione presentata sia riconducibile al programma di attività o all’investimento approvato e la confronta con il preventivo allegato alla domanda, non solo per verificare che sia rispettato il totale indicato, ma anche che sussista un giusto equilibrio fra i titoli e le varie voci di spesa.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23 in sede di rendicontazione sono ammesse compensazioni tra i singoli titoli e le singole voci di spesa qualora il direttore/la direttrice del competente ufficio ritenga che siano state necessarie o, comunque, utili per il perseguimento degli obiettivi per cui il vantaggio economico è stato concesso, oppure ritenga che abbiano determinato un miglioramento o una maggiore funzionalità dei servizi o delle opere finanziate.
6. L’ufficio competente ha comunque la facoltà di chiedere l’intera documentazione di spesa, o parte di essa, relativamente alle voci oggetto di finanziamento.
7. Sui singoli documenti di spesa andrà apposto il timbro del beneficiario (in caso di documentazione cartacea) e la firma del/della legale rappresentante a titolo di attestazione di regolarità.