1. I contributi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), possono essere concessi ai seguenti soggetti: associazioni, fondazioni, cooperative iscritte nell’apposito registro provinciale e altre organizzazioni private senza scopo di lucro che abbiano la sede o una struttura organizzativa e svolgano attività nella provincia di Bolzano e il cui statuto preveda il perseguimento degli obiettivi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche. I richiedenti possono essere costituiti anche in associazioni temporanee di scopo (ATS), come disciplinate dall’articolo 43.
2. I contributi per progetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) punto 2), possono essere concessi anche ai seguenti soggetti: comitati e gruppi giovanili informali, se il progetto proposto è rispondente alle finalità della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, recepisce le linee guida nazionali e europee in materia di politiche giovanili, riporta espressamente il nominativo del responsabile dell’iniziativa e si rivolge a un numero consistente di giovani.
3. I contributi per investimenti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), punto 3), possono essere concessi anche a enti pubblici e enti privati.
4. Le assegnazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), possono essere concesse ai seguenti soggetti senza scopo di lucro: fondazioni, associazioni (incluse le ATS di cui all’articolo 43) e cooperative che svolgano un’attività continuativa da almeno due anni sul territorio provinciale e che per statuto svolgano esclusivamente o prevalentemente attività di promozione della cultura giovanile.
5. Le iniziative per le quali si presenta domanda devono rispondere a un criterio di interesse generale, ossia essere destinate a tutta la comunità e non solo ai propri soci, ed escludere qualsiasi forma di discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, di disabilità, dell’età o dell’orientamento sessuale.
6. L’atto costitutivo e lo statuto dei soggetti richiedenti devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.
7. Per ottenere i predetti vantaggi economici le associazioni dovranno avere almeno nove soci. Se la sede si trova o l’attività prevalente si svolge in comuni della provincia di Bolzano con meno di 20.000 abitanti, i soci dovranno essere almeno cinque.