(1) La Provincia autonoma di Bolzano favorisce ed incentiva, in conformità alla politica energetica dell’Unione europea, l’uso razionale dell’energia, il risparmio energetico nonché l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.
(2) Per i fini di cui al comma 1 sono considerate rinnovabili le seguenti fonti energetiche non fossili: eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
(3) La Provincia, nell’ambito degli obiettivi di tutela del clima internazionali, nazionali e dell’Unione europea, promuove la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e nel contempo un approvvigionamento energetico sostenibile. 3)