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a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 2 (Contributi)                     delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può concedere contributi per investimenti nella misura massima del 80 per cento ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché concedere contributi per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze, per l’elaborazione di strumenti di pianificazione, per certificazioni e audit nell’ambito dell’energia. I contributi a favore delle imprese vengono concessi nell’ambito delle norme dell’Unione europea per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente e per l’energia. 9)

(1/bis)  10)

(2)  La Provincia autonoma di Bolzano, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Giunta provinciale, può erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con fonti rinnovabili a favore di edifici rurali, prime abitazioni, edifici aziendali, rifugi e malghe, qualora questi non siano allacciati alla rete elettrica e non risulti realizzabile un allacciamento alla rete elettrica a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(3)  La Provincia autonoma di Bolzano può inoltre erogare contributi nella misura massima dell’80 per cento alle imprese elettriche distributrici:

  1. nel caso siano colpite da calamità naturali;
  2. per nuovi allacciamenti, la sostituzione o il potenziamento di impianti di distribuzione nelle zone rurali;
  3. per l’interramento di linee aeree a media e bassa tensione;
  4. per l’allacciamento elettrico di malghe e rifugi, qualora non sussista una forma di approvvigionamento di energia elettrica più economica.

(4)  Per le spese ammesse a contributo superiori a 500.000 euro può essere concessa la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo stesso.

(5)  Qualora le somme siano ammesse a contributo e già impegnate a carico del bilancio provinciale, la documentazione di spesa deve essere inoltrata entro il termine massimo di tre anni successivi a quello dell’esercizio cui l’impegno si riferisce, pena la decadenza dal contributo.

(6)  I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili per le stesse spese ammissibili con altri contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o a carico del bilancio provinciale. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con finanziamenti di opere pubbliche ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27, e successive modifiche.  11)

(6/bis)  Per gli interventi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 realizzati da pubbliche amministrazioni, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi unicamente nella misura del 20 per cento ad integrazione degli incentivi statali. 12)

(7)  Sono abrogati:

  1. la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4, e successive modifiche;
  2. il comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4;
  3. le lettere f) e g) del comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, e successive modifiche.
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1145 - Criteri per la concessione di contributi per l’ampliamento dell’infrastruttura di distribuzione e per l’ottimizzazione dell’efficienza energetica di sistemi di teleriscaldamento esistenti (modificata con delibera n. 135 del 12.03.2024 e delibera n. 193 del 26.03.2024)
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1144 - Criteri per la concessione di contributi alle imprese per l’incentivazione dell'efficienza energetica e dell’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili (modificata con delibera n. 134 del 12.03.2024 e delibera n. 192 del 26.03.2024)
massimeDelibera 19 dicembre 2023, n. 1143 - Criteri per la concessione di contributi a persone fisiche, pubbliche amministrazioni ed enti senza scopo di lucro per l’incentivazione dell’efficienza energetica e dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabili
massimeDelibera 12 settembre 2023, n. 771 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione dell’ampliamento degli impianti di produzione di sistemi di teleriscaldamento esistenti
massimeDelibera 28 aprile 2020, n. 295 - Emergenza Covid-2019 - Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima - Proroga dei termini per la presentazione di contributi in materia di energia
massimeDelibera 16 luglio 2019, n. 597 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese distributrici di energia elettrica per allacciamenti alla rete elettrica (modificata con delibera n. 149 del 08.03.2022 e delibera n. 1146 del 19.12.2023)
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1385 - Criteri per la concessione di contributi per la costruzione di nuovi impianti idroelettrici per l'approvvigionamento di immobili non allacciati alla rete elettrica (modificata con delibera n. 252 del 09.04.2019, delibera n. 1176 del 30.12.2019 e delibera n. 1094 del 29.12.2020)
massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1384 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative in materia di energia, tutela dell'ambiente e del clima (modificata con delibera n. 348 del 20.04.2021, delibera n. 1138 del 28.12.2021, delibera n. 136 del 12.03.2024 e delibera n. 194 del 26.03.2024)
massimeDelibera 29 novembre 2016, n. 1322 - Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione degli impianti di biogas (modificata con delibera n. 1383 del 18.12.2018 e delibera n. 1094 del 29.12.2020)
massimeDelibera 3 dicembre 2012, n. 1814 - Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013 e delibera n. 1321 del 29.11.2016)
massimeDelibera 26 novembre 2012, n. 1758 - Modifiche alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1803 del 08.11.2010 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione di contributi alle imprese elettriche distributrici
massimeDelibera 8 novembre 2010, n. 1804 - Approvazione dei nuovi criteri per la concessione e liquidazione di contributi per la costruzione e l'ampliamento nonché per il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti idroelettrivi ai sensi della legge provinciale del 7 luglio 2010, n. 9
massimeDelibera N. 359 del 01.03.2010 - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 4 e 7 della Legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4 e articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 6, comma 4 della Legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 per interventi di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 400 vom 27.12.2007 - Energiesparmaßnahmen - Zuschüsse für photovoltaische Anlagen -Landesgesetze können nicht durch Beschluss der Landesregierung außer Kraft gesetzt werden
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massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 494 del 18.11.1997 - Potere discrezionale della Giunta provinciale di finanziare impianti idroelettrici - limiti
9)
L'art. 2, comma 1, è stato prima sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 8, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
10)
L'art. 2, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3, e successivamente abrogato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
11)
L'art. 2, comma 6, è stato pri,a sostituito dall'art. 15, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10, e successivmamente dall'art. 23, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
12)
L'art. 2, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 21, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
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