(1) Con frequenza bimestrale i comuni comunicano, per via telematica, alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio e all’Agenzia provinciale per l’ambiente le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati nonché le comunicazioni di inizio lavori pervenute, con indicazione del tipo di impianto e della localizzazione. 7)