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a) Legge provinciale 7 luglio 2010 , n. 91)
Disposizioni in materia di risparmio energetico, energie rinnovabili e tutela del clima 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 3 agosto 2010, n. 31.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 2/bis (Misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda in recepimenti della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE)   delibera sentenza

(1)  Nei condomini, negli edifici polifunzionali e comunque negli edifici con più di un utente finale, riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o teleraffreddamento, è obbligatoria l'installazione, a cura del proprietario, di sistemi di termoregolazione e di sotto-contatori. Viene misurato l'effettivo consumo di calore, di raffreddamento e di acqua calda per ciascuna unità immobiliare. 13)

(2) Nel caso di edifici esistenti in cui l’installazione di sotto-contatori di cui al comma 1 non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misurazione dei consumi relativi al riscaldamento si ricorre, a cura dei proprietari, all'installazione di sistemi di contabilizzazione indiretta del calore in corrispondenza di ogni corpo scaldante presente all'interno delle singole unità immobiliari, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi.

(3) I sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 di nuova installazione devono essere leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i sotto-contatori e i sistemi di contabilizzazione indiretta del calore di cui ai commi 1 e 2 devono essere dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi.

(4) Negli edifici di cui ai commi 1 e 2, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per riscaldamento e raffreddamento delle singole unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di acqua calda, se prodotta in modo centralizzato, l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 50 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. Le disposizioni di cui al presente comma sono facoltative negli edifici ove, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, si sia già provveduto all'installazione dei dispositivi di cui ai commi 1 e 2 nonché alla suddivisione delle relative spese.

(5) La Giunta provinciale fissa i criteri per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda. 14)

massimeDelibera 13 luglio 2021, n. 604 - Approvazione dei criteri tecnici per la misurazione e contabilizzazione dei consumi energetici per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda
13)
Il testo tedesco dell'art. 2/bis, comma 1, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 17 marzo 2021, n. 3.
14)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 14, comma 1, della L.P. 11 gennaio 2021, n. 1.
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