(1) Se la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
(1/bis) Le mancate denunce o le denunce di qualsiasi tipo in materia di gestione dei rifiuti che siano incomplete o presentate fuori termine non comportano danni irreversibili; per queste violazioni si applicano le norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. 27)
(2) I comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel settore dei rifiuti urbani e prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani sanzioni amministrative da un minimo di 50 euro a un massimo di 1.000 euro e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative dal 10 al 100 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti comunali.