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i) Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 41)2)
La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 13 giugno 2006, n. 24.

Art. 43 (Sanzioni amministrative)  delibera sentenza

(1) Se la violazione delle disposizioni della presente legge non costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  1. il trasportatore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di inviare al detentore entro i termini prescritti la quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  2. il detentore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 3, lettera b), omette di comunicare all'ufficio gestione rifiuti la mancata ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti controfirmata ovvero non conserva la quarta copia controfirmata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  3. chi viola il divieto di abbandono di rifiuti di cui all'articolo 16, comma 1, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. da euro 250,00 a euro 2.500,00, qualora trattasi di abbandono di rifiuti;
    2. da euro 250,00 a euro 750,00, qualora trattasi di abbandono di veicoli fuori uso;
    3. da euro 250,00 a euro 750,00 per metro cubo, qualora trattasi di abbandono di rifiuti di demolizione. 24)
  4. chiunque viola il divieto di combustione di rifiuti di cui all'articolo 16, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro;
  5. chiunque omette di tenere o tiene in modo incompleto il registro dei rifiuti di cui all'articolo 17 o non lo tiene secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale, è punito con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
    1. da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
    2. da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 17; 25)
  6. chiunque non effettua la denuncia annuale dei rifiuti di cui all'articolo 18 o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. da 1.000 euro a 3.000 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
    2. da 2.000 euro a 6.000 euro, qualora trattasi di altri soggetti di cui all'articolo 18;
  7. se la denuncia annuale dei rifiuti è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 600 euro;
  8. chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo 19 o non indica i dati previsti dalla Giunta provinciale o indica dati incompleti o inesatti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
    1. da 500 euro a 1.500 euro, qualora trattasi di produttori e detentori;
    2. da 1.500 euro a 4.500 euro, qualora trattasi di trasportatori e destinatari; 25)26)
  9. se le indicazioni nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione dei rifiuti di cui alle lettere e), f) e h) sono incomplete o inesatte ma i dati riportati nel registro dei rifiuti, nella denuncia annuale dei rifiuti e nel formulario di identificazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro;
  10. in caso di errori formali reiterati nella compilazione di più formulari di identificazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera h) ovvero quella di cui alla lettera i); viene applicata la sanzione prevista per un unico formulario, che può essere aumentata fino al triplo;
  11. chiunque non rilascia la conferma scritta di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  12. nei casi di mancata conservazione per i periodi fissati dalla Giunta provinciale della conferma scritta di cui all'articolo 19, comma 3, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro;
  13. in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di imballaggi disciplinati nel titolo II della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nelle relative disposizioni di attuazione si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  14. chiunque non ottempera ai provvedimenti di cui all'articolo 41, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 1.500 euro.

(1/bis) Le mancate denunce o le denunce di qualsiasi tipo in materia di gestione dei rifiuti che siano incomplete o presentate fuori termine non comportano danni irreversibili; per queste violazioni si applicano le norme procedurali di cui all’articolo 4/bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. 27)

(2) I comuni sono competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative nel settore dei rifiuti urbani e prevedono per lo smaltimento illegale di rifiuti urbani sanzioni amministrative da un minimo di 50 euro a un massimo di 1.000 euro e per la mancata osservanza dei propri regolamenti in materia di rifiuti sanzioni amministrative dal 10 al 100 per cento dell'importo dovuto. L'ammontare delle sanzioni per le singole violazioni viene fissato nei rispettivi regolamenti comunali.

massimeTAR di Bolzano - Sentenza 26 agosto 2009, n. 297 - Sanzioni pecuniarie amministrative - vertono su diritti soggettivi - normativa sui rifiuti - difetto di giurisdizione - riproposizione della domanda davanti al giudice competente
24)
La lettera c) è stata sostituita dall'art. 25 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
25)
Le lettere e) e h) dell'art. 43, comma 1, sono state così sostituite dall'art. 16, comma 8, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
26)
La lettera h) dell'art. 43, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 31, comma 3, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e poi così dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
27)
L'art. 43, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 12 dicembre 2011, n. 14.
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