(1) Nel caso di deposito o di abbandono di rifiuti, comunque classificati, in luoghi diversi da quelli stabiliti dalla presente legge e non autorizzati, su segnalazione degli organi preposti alla vigilanza e salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, il sindaco ordina al trasgressore di procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti o ad effettuare il risanamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inosservanza dell'ordine entro il termine prefissato, il sindaco provvede d'ufficio. Le spese relative sono riscosse dal comune a carico dei soggetti obbligati. In caso di mancata individuazione del trasgressore, all'avvio a trattamento dei rifiuti provvede il comune.
(2) Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti.