(1) La vigilanza sull'applicazione della presente legge spetta ai funzionari autorizzati dell'Agenzia provinciale e, nei casi stabiliti dalla Giunta provinciale, ai funzionari del Corpo forestale provinciale e agli organi di controllo dei comuni. Per il divieto di cui all'articolo 16, comma 2, la vigilanza spetta anche al Corpo permanente dei vigili del fuoco.23)
(2) Il personale incaricato del controllo ha libero accesso ai luoghi soggetti alla vigilanza ed è autorizzato ad effettuare le ispezioni e i controlli necessari.
(3) Se nel corso di accertamenti, di misurazioni e di controlli vengono constatate violazioni di obblighi imposti dalla presente legge, l'ufficio gestione rifiuti prescrive, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, al trasgressore le misure da attuare entro un termine prefissato al fine di rientrare negli obblighi di legge. In caso di particolare gravità nonché in casi di recidiva l'Agenzia provinciale ordina la cessazione dell'attività che ha dato causa alle violazioni stesse, con ordine di ripristino al trasgressore.