(1) La tutela dei corpi idrici, considerati nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita mediante il piano di tutela delle acque.
(2) Il piano di tutela delle acque contiene in particolare:
(3) Entro il 31 dicembre 2003 l'Agenzia redige il progetto di piano di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Qualora vengano approvati progetti implicitamente dichiarati di pubblica utilità va assicurata l'applicazione delle disposizioni di cui al capo III della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(4) Sulla base delle previsioni del piano di tutela delle acque le autorità competenti effettuano la revisione delle grandi e piccole concessioni di derivazione d'acqua al fine del mantenimento o del perseguimento degli obiettivi di qualità. Ove necessario possono disporre prescrizioni, limitazioni temporali e quantitative, nonché la revoca delle concessioni nel caso in cui vengano accertate condizioni di grave degrado ambientale, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzo da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.