(1) L'approvazione del piano di tutela delle acque e dei relativi progetti comporta la variante agli strumenti urbanistici in vigore ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ivi previsti.
(2) Con la localizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, deve essere delimitata anche l'ampiezza della relativa zona di rispetto in funzione della potenzialità e della tipologia dell'impianto nonché delle caratteristiche dei luoghi e devono essere definiti i relativi vincoli di tutela. Entro tali zone va in ogni caso vietato l'insediamento di nuovi edifici di tipo residenziale. Tale disposizione si applica anche agli impianti di depurazione esistenti.
(3) Nei piani urbanistici, loro varianti o revisioni, l'ubicazione dei nuovi insediamenti civili e produttivi dovrà essere stabilita in località idonee, in rapporto alla tutela delle acque, tenendo conto della disponibilità idrica, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e di utilizzare servizi pubblici di fognatura e depurazione.