(1) L'obiettivo di qualità per corpi idrici a specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo o alla vita dei pesci.
(2) Sono acque a specifica destinazione:
(3) Fermo restando quanto disposto all'articolo 25, con il piano di tutela delle acque sono individuate le acque a specifica destinazione di cui al comma 2 e sono stabiliti gli interventi di salvaguardia per mantenere o adeguare dette acque allo specifico obiettivo di qualità nonché i tempi di attuazione. Con il piano di tutela delle acque possono altresì essere individuati ulteriori destinazioni dei corpi idrici ed i relativi obiettivi di qualità.
(4) Spetta all'Agenzia:
(5) I comuni delimitano le zone non balneabili mediante apposita segnaletica e provvedono ad informare i cittadini.