(1) L'Agenzia provinciale per l'ambiente, applicando i criteri e le metodologie per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici e quelli relativi alla disciplina degli scarichi di acque reflue stabiliti dallo Stato e dall'Unione Europea, rileva i seguenti dati:
(2) Ai fini dell'accertamento delle condizioni dei corpi idrici, l'Agenzia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento.