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a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 5 (Collaudo delle opere)

(1) Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un’apposita commissione, composta al massimo da tre membri, abilitati ed iscritti nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o ambientale. L’incarico del collaudo è conferito dal proprietario o gestore delle opere. Per i bacini senza sbarramento e di volume inferiore a 100.000 metri cubi, il collaudo può essere eseguito da un ingegnere civile o ambientale, abilitato ed iscritto nell’albo professionale, con specifiche competenze nel settore dighe. 20)

(1/bis)  Il numero dei membri della Commissione di collaudo è stabilito dalla Commissione provinciale dighe. 21)

(2)  Il proprietario o il gestore dello sbarramento o dell'invaso, sottoposti alla disciplina della presente legge, è tenuto, su richiesta della Commissione provinciale dighe o direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe, a incaricare un tecnico abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento o invaso. Il tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'Ufficio Idrologia e dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessati lo sbarramento o l'invaso; comunica inoltre tempestivamente allo allo stesso Ufficio l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo. 22)

(3)  Ogni dieci anni, o termine minore fissato nel certificato di collaudo, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali.

(4)  Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori, secondo la vigente tariffa professionale, sono a carico del proprietario o gestore delle opere da collaudare.

(4/bis)  Per le opere di proprietà provinciale il compenso del collaudo e delle verifiche è compreso nell'indennità libero-professionale. 23)

(5) Ultimate le operazioni di collaudo e dopo la verifica del relativo atto, il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe rilascia il nullaosta alla messa in esercizio dell’opera. 24)

(6)  Per ragioni di pubblica sicurezza o per altri giusti motivi il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe può disporre la demolizione, anche d'ufficio, a spese del proprietario e del gestore, delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, realizzate e poste in esercizio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 ed il nullaosta di cui al comma 5, qualora l'interessato non provveda allo scarico dell'invaso e al ripristino dei luoghi entro il termine fissato dal direttore dell'ufficio medesimo. 25)

(7)  In ogni caso il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe impone al proprietario o gestore delle opere l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e provvede, in caso di inosservanza, anche d'ufficio e a spese del medesimo. 26)

20)
L'art. 5, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
21)
L'art. 5, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 16, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
22)
L'art. 5, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 17, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
23)
L'art. 5, comma 4/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 18, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
24)
L'art. 5, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 17, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 19, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
25)
L'art. 5, comma 6, è stato così modificato dall'art. 1, comma 20, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
26)
L'art. 5, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 20, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.