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a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 3 (Approvazione dei progetti)  

(1)  Sulla base dei progetti di massima riguardanti opere di sbarramento di ritenuta (dighe o traverse) e semplici invasi di acque pubbliche o private il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe decide, caso per caso, in relazione alle caratteristiche delle stesse e alle conseguenze per il territorio a valle, quali norme del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, modificato con decreto ministeriale 26 giugno 2014, vadano applicate e invita gli interessati a presentare la documentazione ritenuta necessaria. 5)

(2)  I progetti esecutivi, nonché il foglio delle condizioni relative alle opere con un invaso superiore a 10.000 metri cubi o altezza di oltre dieci  metri sono sottoposti all'esame tecnico della Commissione provinciale dighe. Tale commissione viene nominata dalla Giunta provinciale ed è composta da: 6)

  1. un funzionario tecnico dell’Agenzia per la Protezione civile, che la presiede; 7)
  2. un funzionario tecnico della Ripartizione provinciale Foreste; 8)
  3. un funzionario tecnico  della Ripartizione provinciale Agricoltura; 9)
  4. un funzionario tecnico dell’Ufficio Idrologia e dighe; 10)
  5. un funzionario tecnico dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche; 11)
  6. 12)
  7. il geologo del competente servizio provinciale, designato dal direttore della ripartizione competente.

(3)  Funge da segretario un dipendente provinciale della qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(4)  13)

(5)  È in facoltà del direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe di sottoporre, per il parere, all'esame della Commissione provinciale dighe i progetti riguardanti gli sbarramenti ed invasi non compresi tra quelli di cui al comma 2. 14)

(6)  La Commissione provinciale dighe può preventivamente richiedere i pareri che risultassero opportuni agli uffici e servizi con attribuzioni e competenze specifiche nei settori interessati dalla costruzione o dall'esercizio degli sbarramenti ed invasi.

(7)  La Commissione provinciale delibera validamente alla presenza di almeno quattro membri; i progetti si intendono approvati con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Il parere della Commissione è vincolante. 15)

(8)  La Commissione provinciale dighe esprime anche il parere di cui  alla legge provinciale della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23,  in sostituzione della commissione tecnica in essa prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa Commissione. 16)

(9)  Per le incombenze di cui alla presente legge l’Ufficio Idrologia e dighe può avvalersi della consulenza di esperti ed istituti specializzati.  17)

(10)  Al fine di garantire la sicurezza degli sbarramenti di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del Comune territorialmente competente invita il proprietario o gestore dell'invaso ad incaricare un tecnico abilitato del controllo e della vigilanza.

5)
L'art. 3, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 17, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente dall'art. 1, comma 3, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
6)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
7)
La lettera a), dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 5, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
8)
La lettera b), dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 6, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
9)
La lettera c), dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 7, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
10)
La lettera d), dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 8, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
11)
La lettera e), dell'art. 3, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 9, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
12)
La lettera f) è stata abrogata dall'art. 1, comma 10, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
13)
L'art. 3, comma 4, è stato abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera g), della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
14)
L'art. 3, comma 5, è stato così modificato dall'art. 1, comma 11, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
15)
L'art. 3, comma 7, è stato così modificato dall'art. 1, comma 12, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
16)
L'art. 3, comma 8, è stato così modificato dall'art. 1, comma 13, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
17)
L'art. 3, comma 9, è stato così modificato dall'art. 1, comma 14, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.