(1) I proprietari o gestori di sbarramenti ed invasi di acque pubbliche o private, di cui al comma 1 dell'articolo 3, non regolarmente autorizzati ai sensi del D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363, e in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, devono inoltrare all’Ufficio Idrologia e dighe entro sessanta giorni dalla predetta data denuncia dell'esistenza delle opere, ed entro trecentosessantacinque giorni tutti gli atti progettuali o una descrizione delle opere stesse, nonché l'atto di collaudo delle medesime, rilasciato da un tecnico abilitato. 31)
(2) In mancanza degli atti di collaudo o qualora il collaudatore non garantisca la sicurezza dell'opera o dell'invaso, l’Ufficio Idrologia e dighe impone al proprietario o gestore dello sbarramento o invaso lo scarico di quest'ultimo o l'eliminazione dello sbarramento di ritenuta (diga o traversa) o fa adottare le misure cautelari ritenute necessarie per garantire la sicurezza pubblica. 32)
(3) In base agli atti di collaudo, il direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe rispettivamente la Commissione provinciale dighe può imporre al proprietario o gestore dello sbarramento o dell'invaso gli oneri di vigilanza di cui all'articolo 5, comma 2. 33)
(4) Lo scarico degli invasi e l'eliminazione degli sbarramenti, nonché l'adozione delle misure cautelari, di cui al comma 2, possono essere eseguiti d'ufficio a spese degli interessati, su ordinanza del direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. 34)