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a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1)  La presente legge disciplina l'esercizio da parte della Provincia autonoma di Bolzano delle funzioni amministrative ad essa spettanti in materia di sicurezza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, compresi gli invasi costituenti pertinenze di miniere o di cave o di quelli appartenenti al demanio idrico provinciale, escluse comunque le grandi derivazioni rientranti nella competenza statale.2) 

(2)  Vengono delegate in base all'articolo 18, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ai Comuni le funzioni amministrative relative agli sbarramenti di ritenuta che determinano un invaso inferiore a 5000 metri cubi. Prima della messa in funzione di questi impianti è richiesto il nullaosta di un esperto qualificato. In caso di difficoltà decisionali di natura tecnico-idraulica in merito a sbarramenti di ritenuta con un invaso superiore a 2000 metri cubi, il Comune può chiedere il parere dell’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile. 3)

2)
L'art. 1, comma 1, è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.  Il testo tedesco è stato successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.
3)
L'art. 1, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 13 dicembre 2019, n. 35.