(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua - italiano e tedesco - che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.
(2) La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza della seconda lingua. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza della seconda lingua oppure in attività culturali o giovanili e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale. 2)
(2/bis) Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza della seconda lingua si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 3)
(3) La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo. 4)
(4) I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina. 5)