In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 181)
Provvedimenti in materia di bilinguismo

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 1 (Disposizioni generali)           delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua - italiano e tedesco - che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.

(2)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza della seconda lingua. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza della  seconda lingua oppure in attività culturali o giovanili  e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.  2) 

(2/bis)  Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza della seconda lingua si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 3)

(3)  La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo. 4)

(4)  I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina. 5)

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 870 - Criteri per la concessione di sovvenzioni per l’apprendimento della seconda lingua
massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 59 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1049 - Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione servizio giovani, educazione permanente e conoscenza del tedesco seconda lingua e lingue straniere e del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano (vedi anche delibera n. 59 del 24.01.2023) (modificata con delibera n. 721 del 29.08.2023)
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera N. 3553 del 26.09.2005 - Finanziamento dei comitati per l'educazione permanenteDeterminazione della quota per abitante per l'anno 2006 ai sensi della legge provinciale n. 41/1983 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera N. 574 del 24.02.2003 - Finanziamento dell’educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi nell'anno 2003
2)
L'art. 1, comma 2, è stato  prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, e successivamente dall'art. 15, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, ed infine così modificato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
3)
L'art. 1, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
ActionActionc) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
ActionActionArt. 1 (Disposizioni generali)          
ActionActionArt. 2 (Corsi per dipendenti pubblici)
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4 (Personale insegnante)
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6 (Gestione in forma diretta)
ActionActionArt. 7 (Anticipazioni)  
ActionActionArt. 8 (Utilizzo locali)
ActionActionArt. 9 (Iniziative particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps)
ActionActionArt. 10 (Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone)  
ActionActionArt. 11 (Durata dei corsi ed entità della diaria)
ActionActionArt. 12 (Criteri per le graduatorie)
ActionActionArt. 13 (Bandi ed erogazione delle sovvenzioni)
ActionActionArt. 14-15.   
ActionActionArt. 16 (Modifica e revoca di norme di legge)
ActionActionArt. 17-18.   
ActionActionArt. 19 (Clausola d'urgenza)
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico