(1) Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 10, quinto e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
(2) Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al precedente comma, lettere b) e c), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).