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c) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 181)
Provvedimenti in materia di bilinguismo

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 6 (Gestione in forma diretta)

(1)  Per le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 9)

(2)  Per la partecipazione ai corsi gestiti direttamente la Giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli interessati una quota di iscrizione.

(3)  L'Amministrazione provinciale è autorizzata a cedere ad un prezzo pari al costo di stampa o di realizzazione, le pubblicazioni e il materiale didattico, scientifico e audiovisivo elaborato per suo conto e a sue spese.

(4)  Le spese per soggiorni in Italia o in paesi dell'area linguistica tedesca per favorire l'apprendimento della seconda lingua possono essere liquidate anticipatamente in misura parziale o anche totale qualora ciò sia condizione posta dall'ente organizzatore o dalla famiglia ospitante.

(5)  Le somme erogate in via anticipata riferite a soggiorni che per qualsiasi motivo non abbiano potuto avere luogo, devono essere riversate alla tesoreria della Provincia.

(6)  Le quote poste a carico dei partecipanti per l'effettuazione dei soggiorni di cui al quarto comma vengono fissate dalla Giunta provinciale e versate entro i termini stabiliti dai competenti Uffici provinciali, su appositi conti istituiti presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

(7)  I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai direttori dei competenti Uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della Provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

(8)  Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongono alla Giunta provinciale per l'approvazione.

9)
L'art. 1, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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