In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 181)
Provvedimenti in materia di bilinguismo

1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 1988, n. 23.

Art. 1 (Disposizioni generali)           delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad organizzare e gestire direttamente, o tramite affidamento a terzi, iniziative atte a promuovere e favorire la conoscenza della seconda lingua - italiano e tedesco - che possono svolgersi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca.

(2)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere a enti, fondazioni, cooperative, associazioni e comitati, anche temporanei di scopo, vantaggi economici per promuovere la conoscenza della seconda lingua. Le organizzazioni beneficiarie devono operare sul territorio provinciale ed essere impegnate per statuto in attività di promozione della conoscenza della  seconda lingua oppure in attività culturali o giovanili  e non devono perseguire scopo di lucro. I vantaggi economici di cui al presente articolo sono concessi nelle forme previste all’articolo 2, commi 2, lettere a) e c), 3, 4 e 9, nonché all’articolo 7 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e secondo i criteri di attuazione deliberati dalla Giunta provinciale.  2) 

(2/bis)  Per il finanziamento degli investimenti per le attività di promozione della conoscenza della seconda lingua si applicano le modalità previste dall’articolo 11 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 3)

(3)  La Giunta provinciale può assumere spese o concedere contributi per pubblicazioni, per materiali didattici e realizzazioni audiovisive, nonché per elaborati in tema di bilinguismo. 4)

(4)  I provvedimenti di cui alla presente legge sono estesi alla promozione ed agevolazione della conoscenza della lingua ladina. 5)

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 870 - Criteri per la concessione di sovvenzioni per l’apprendimento della seconda lingua
massimeDelibera 24 gennaio 2023, n. 59 - Modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell’educazione permanente e l’incentivazione delle lingue per il gruppo linguistico italiano
massimeDelibera 7 dicembre 2021, n. 1049 - Criteri per l’attribuzione di vantaggi economici per la promozione servizio giovani, educazione permanente e conoscenza del tedesco seconda lingua e lingue straniere e del sistema di biblioteche pubbliche del gruppo linguistico italiano (vedi anche delibera n. 59 del 24.01.2023) (modificata con delibera n. 721 del 29.08.2023)
massimeDelibera 2 febbraio 2021, n. 73 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione della conoscenza delle lingue e modifica dei criteri per la concessione di vantaggi economici nei settori cultura, giovani ed educazione permanente
massimeDelibera 19 dicembre 2017, n. 1415 - Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione dell'educazione permanente e delle biblioteche del gruppo linguistico italiano (modificata con delibera n. 1261 del 04.12.2018, delibera n. 95 del 11.02.2020 e delibera n. 73 del 02.02.2021)
massimeDelibera N. 3553 del 26.09.2005 - Finanziamento dei comitati per l'educazione permanenteDeterminazione della quota per abitante per l'anno 2006 ai sensi della legge provinciale n. 41/1983 e successive modifiche ed integrazioni
massimeDelibera N. 574 del 24.02.2003 - Finanziamento dell’educazione permanente, delle misure per la promozione della conoscenza delle lingue e dei provvedimenti in materia di bilinguismo sulla base di criteri qualitativi nell'anno 2003
2)
L'art. 1, comma 2, è stato  prima sostituito dall'art. 9 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3, e successivamente dall'art. 15, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, ed infine così modificato dall'art. 32, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
3)
L'art. 1, comma 2/bis è stato inserito dall'art. 15, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
4)
L'art. 1, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 9 della L.P. 5 agosto 1996, n. 16.

Art. 2 (Corsi per dipendenti pubblici)

(1)  Al fine di favorire il pieno possesso della lingua italiana e di quella tedesca, la Giunta provinciale, previa intesa con il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano, istituisce e gestisce direttamente o tramite terzi, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, corsi di seconda lingua per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici in servizio in provincia di Bolzano.

(2)  Per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, vengono inoltre organizzati, previa intesa con il competente Commissario del Governo, appositi corsi nella seconda lingua.

(3)  La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad organizzare, con le modalità organizzative di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, corsi di seconda lingua per dipendenti di enti ed istituti di diritto pubblico, in servizio in provincia di Bolzano, previa intesa con i relativi organi.

(4)  La Giunta provinciale può inoltre organizzare e gestire, direttamente o tramite affidamento a terzi, corsi di perfezionamento nella seconda lingua per i dipendenti propri o del Consiglio provinciale oppure autorizzare la loro partecipazione a tali corsi in Italia o in Paesi dell'area linguistica tedesca. I criteri di partecipazione vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di accedere ai corsi di lingua italiana e tedesca. Le spese relative ai corsi per i dipendenti del Consiglio provinciale sono a carico dello stesso. 6) 

(5)  Fermo restando che gli oneri dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, sono suddivisi in ragione del 50% a carico della Provincia e 50% dello Stato o ente interessato, la Giunta provinciale è altresì autorizzata ad anticipare la quota di spesa a carico della controparte.

6)
Il comma 4 è stato sostituito dall'art. 41 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.

Art. 3 7)

7)
L'art. 3 è stato abrogato dall'art. 23, comma 1, lettera c), della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 4 (Personale insegnante)

(1)  Il possesso della madrelingua corrispondente alla lingua insegnata costituisce titolo di preferenza nella scelta del personale docente ai corsi gestiti direttamente o affidati a terzi dalla Giunta provinciale. Costituiscono ulteriori titoli di preferenza:

  • a)  certificato di abilitazione all' insegnamento della seconda lingua;
  • b)  titolo di studio per l' insegnamento nelle scuole elementari o della lingua tedesca o italiana nelle scuole secondarie;
  • c)  possesso dell' attestato di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, per una delle qualifiche funzionali corrispondenti alla carriera direttiva o di concetto;
  • d)  esperienza didattica nell' insegnamento della seconda lingua.

(2)  I criteri di cui alle lettere del precedente comma valgono anche nel caso in cui non si trovi un insegnante la cui madrelingua corrisponda alla lingua insegnata.

(3)  Il relativo incarico è conferito al personale docente con contratto d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile.

Art. 5   8)

8)
L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 52 della L.P. 19 febbraio 2001, n. 4.

Art. 6 (Gestione in forma diretta)

(1)  Per le spese relative alla gestione diretta delle iniziative previste dalla presente legge trova applicazione la disciplina prevista dall’articolo 14 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 9)

(2)  Per la partecipazione ai corsi gestiti direttamente la Giunta provinciale è autorizzata a richiedere agli interessati una quota di iscrizione.

(3)  L'Amministrazione provinciale è autorizzata a cedere ad un prezzo pari al costo di stampa o di realizzazione, le pubblicazioni e il materiale didattico, scientifico e audiovisivo elaborato per suo conto e a sue spese.

(4)  Le spese per soggiorni in Italia o in paesi dell'area linguistica tedesca per favorire l'apprendimento della seconda lingua possono essere liquidate anticipatamente in misura parziale o anche totale qualora ciò sia condizione posta dall'ente organizzatore o dalla famiglia ospitante.

(5)  Le somme erogate in via anticipata riferite a soggiorni che per qualsiasi motivo non abbiano potuto avere luogo, devono essere riversate alla tesoreria della Provincia.

(6)  Le quote poste a carico dei partecipanti per l'effettuazione dei soggiorni di cui al quarto comma vengono fissate dalla Giunta provinciale e versate entro i termini stabiliti dai competenti Uffici provinciali, su appositi conti istituiti presso l'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria.

(7)  I prelevamenti e l'utilizzo delle somme versate sui conti di cui al precedente comma sono disposti dai direttori dei competenti Uffici provinciali. Gli interessi attivi maturati sui conti suddetti vengono introitati nel bilancio della Provincia alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

(8)  Al termine di ogni esercizio finanziario i competenti direttori d'ufficio presentano il rendiconto della gestione delle somme predette e, previo controllo da parte dell'ufficio vigilanza finanziaria, lo sottopongono alla Giunta provinciale per l'approvazione.

9)
L'art. 1, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 4, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 7 (Anticipazioni)   delibera sentenza

(1)  Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono venire concesse anticipazioni secondo le modalità previste dall’articolo 15-bis della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche. 10)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 576 del 30.12.2004 - Erogazione di contributi provinciali per corsi di lingue - parziale idonea documentazione di spesa
10)
L'art. 7, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 5, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 8 (Utilizzo locali)

(1)  Per la realizzazione dei corsi di cui alla presente legge la Provincia, le istituzioni, gli enti, le associazioni e i comitati non operanti a scopo di lucro hanno precedenza nell'utilizzo degli edifici e delle attrezzature scolastiche pubbliche, comprese quelle destinate alla formazione professionale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 3 agosto 1977, n. 26, e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 9 (Iniziative particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps)

(1)  Su richiesta di associazioni a favore di soggetti portatori di handicaps possono essere adottate, ovvero finanziate forme particolari fra le iniziative di cui alla presente legge per minorati sensoriali che ne abbiano particolare necessità.

Art. 10 (Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale promuove - tramite apposite sovvenzioni - soggiorni di studio per l'apprendimento della seconda lingua tedesco e italiano in Italia, ad esclusione dell'Alto Adige, e in paesi dell'area linguistica tedesca.

(2)  Hanno diritto a beneficiare delle sovvenzioni le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti in un comune della provincia di Bolzano che abbiano concluso la scuola primaria e non abbiano raggiunto il sessantunesimo anno di età. Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani. 11)

(3)  Gli appartenenti al gruppo linguistico ladino hanno facoltà di frequentare corsi di italiano e di tedesco.

(4)  La Giunta provinciale stabilisce annualmente il tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, nonché i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche. 12) 

(5)  Qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti per soddisfare tutte le richieste pervenute, essi vengono assegnati in base ad apposite graduatorie.

(6)  Le graduatorie vengono predisposte separatamente per gruppi linguistici. I richiedenti possono inoltre essere suddivisi per categorie di beneficiari ed essere ammessi in proporzione al numero delle domande presentate.

massimeDelibera 10 ottobre 2023, n. 870 - Criteri per la concessione di sovvenzioni per l’apprendimento della seconda lingua
11)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.P. 28 ottobre 2011, n. 12.
12)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 51 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

Art. 11 (Durata dei corsi ed entità della diaria)

(1)  La Giunta provinciale fissa annualmente, per i corsi di cui all'articolo 10, comma 1, la durata e il monte ore settimanale di lezioni. I corsi devono avere una durata minima di due settimane con un totale di almeno 45 ore di lezione. Nel caso di corsi di durata superiore è richiesta la frequenza media di almeno 15 ore settimanali. Le settimane linguistiche intensive, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti, devono avere una durata minima di sette giorni di calendario e comprendere almeno 25 ore settimanali di lezione. 13)

(2)  La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento, nonché in base al tipo di corso frequentato. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.

13)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 14 della L.P. 8 aprile 2004, n. 1.

Art. 12 (Criteri per le graduatorie)

(1)  Per la formazione delle graduatorie di cui all'articolo 10, quinto e sesto comma, si tiene conto in particolare dei seguenti criteri:

  • a)  reddito e patrimonio di cui all' articolo 10;
  • b)  monte ore del corso;
  • c)  età del richiedente.

(2)  Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al precedente comma, lettere b) e c), non può comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).

Art. 13 (Bandi ed erogazione delle sovvenzioni)

(1)  Per l'erogazione delle sovvenzioni di cui all'articolo 10 la Giunta provinciale indice annualmente almeno un bando di concorso con la possibilità di prevedere nello stesso più scadenze successive.

(2)  In ogni bando la Giunta provinciale stabilisce:

  • a)  i termini di presentazione delle domande;
  • b)  l' entità della diaria tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11;
  • c)  la documentazione da allegare alla domanda e da presentare ai fini dell' erogazione;
  • d)  i criteri per la formazione delle graduatorie;
  • e)  le ulteriori modalità procedurali.

(3)  La Giunta provinciale dispone l'assegnazione delle sovvenzioni ai beneficiari nell'ambito delle singole scadenze di cui al primo comma e provvede all'impegno della relativa spesa.

Art. 14-15.   14)

14)
Omissis.

Art. 16 (Modifica e revoca di norme di legge)

15)
Reca modifiche alla L.P. 13 marzo 1987, n. 5.

Art. 17-18.   14)

14)
Omissis.

Art. 19 (Clausola d'urgenza)

(1)  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionA Radiotelevisione Azienda Speciale della Provincia di Bolzano (RAS)
ActionActionB Provvidenze per attività culturali
ActionActiona) Legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 5
ActionActionc) Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18
ActionActionArt. 1 (Disposizioni generali)          
ActionActionArt. 2 (Corsi per dipendenti pubblici)
ActionActionArt. 3
ActionActionArt. 4 (Personale insegnante)
ActionActionArt. 5   
ActionActionArt. 6 (Gestione in forma diretta)
ActionActionArt. 7 (Anticipazioni)  
ActionActionArt. 8 (Utilizzo locali)
ActionActionArt. 9 (Iniziative particolari a favore dei soggetti portatori di handicaps)
ActionActionArt. 10 (Sovvenzioni per soggiorni di studio a singole persone)  
ActionActionArt. 11 (Durata dei corsi ed entità della diaria)
ActionActionArt. 12 (Criteri per le graduatorie)
ActionActionArt. 13 (Bandi ed erogazione delle sovvenzioni)
ActionActionArt. 14-15.   
ActionActionArt. 16 (Modifica e revoca di norme di legge)
ActionActionArt. 17-18.   
ActionActionArt. 19 (Clausola d'urgenza)
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1990, n. 17
ActionActione) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° aprile 1992, n. 15
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1993, n. 9
ActionActiong) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 marzo 1996, n. 13
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 aprile 2004, n. 14
ActionActioni) Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionActionk) Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9
ActionActionC Tutela dei beni culturali
ActionActionD Istituzioni culturali
ActionActionE Archivio provinciale
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico