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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 22

(1)  I depositi cauzionali delle concessioni vengono determinati come segue:

  1. nella misura non inferiore al canone per l'estrazione di materiale del demanio idrico;
  2. nella misura non inferiore ad un'annualità per concessioni riguardanti gli attraversamenti, l'affitto o l'occupazione di terreno demaniale se la concessione comporta l'esecuzione di lavori.

(2) Il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile  può subordinare le altre autorizzazioni alla costituzione di un deposito cauzionale quando le opere o i lavori siano reputati tali da poter arrecare danni o pregiudizi al demanio idrico. Le cauzioni verranno fissate in base all'entità dei lavori e all'ammontare del danno che può derivare alle opere e alle loro pertinenze. 80)

(3)  Detti depositi verranno versati alla tesoreria provinciale. Il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile  è autorizzato allo svincolo della cauzione, anche nei casi in cui essa sia stata versata antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, solo dopo che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi inerenti la concessione. 81)

(4)  Quando le opere da eseguirsi sono soggette al godimento di un contributo provinciale, al posto della cauzione può essere trattenuto dal contributo l'importo corrispondente al valore della cauzione stessa.

(5)  In caso di trasgressione, senza pregiudizio delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 26 della presente legge, la cauzione viene devoluta all'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte, qualora il trasgressore non vi abbia provveduto entro il termine stabilito dal direttore dell'Agenzia per la Protezione civile. 82)

(6)  Verificatosi il caso di esecuzione d'ufficio, la somma concretamente necessaria è risultante da apposita perizia effettuata da un funzionario dell'Agenzia per la Protezione civile, è prelevata con provvedimento del direttore dell'Agenzia dal deposito cauzionale. 83)

(7)  Qualora non sia stato effettuato un deposito cauzionale o questo risulti insufficiente, la somma occorrente è riscossa ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.84) 

80)
L'art. 22, comma 2, è stato così modificato dall'art. 2, comma 46dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
81)
L'art. 22, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 48dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
82)
L'art. 22, comma 5, è stato così modificato dall'art. 2, comma 49 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
83)
L'art. 22, comma 6, è stato così modificato dall'art. 2, comma 50dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
84)
L'art. 22 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.